Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14994 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14994 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CESARIO DI LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha emesso la sentenza indicata in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 cod. proc. pe a carico di NOME COGNOME.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. c) e lett. d) cod. proc. pen., lamentando la omessa valutazione di elementi atti a condurre a una pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e, più in generale, difetto motivazione.
In base all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., però, è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, nonché al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’errone qualificazione giuridica del fatto e, infine, all’illegalità della pena o della misu sicurezza. La presente impugnazione, invece, si colloca all’esterno di tale perimetro, deducendo motivi non consentiti.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condlanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.