La Valutazione dei Fatti nel Giudizio di Cassazione: Quando un Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta del tentativo di sottoporre alla Suprema Corte questioni relative alla ricostruzione dei fatti, un’attività riservata esclusivamente ai giudici dei gradi precedenti. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i confini tra giudizio di fatto e di diritto.
I Fatti del Processo: Detenzione di Stupefacenti e Resistenza
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Lecce. L’imputato era stato ritenuto colpevole per due distinti reati: detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato si era opposto a un controllo di polizia proprio per evitare che venisse scoperta la droga in suo possesso.
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la valutazione delle prove e la logicità della motivazione della sentenza d’appello.
I Limiti del Giudizio di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel vivo delle argomentazioni difensive. La ragione è netta: le censure sollevate non riguardavano violazioni di legge, ma miravano a una riconsiderazione del materiale probatorio e a una diversa valutazione dei fatti.
Questo tipo di doglianze è precluso in sede di legittimità. Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di stabilire come sono andati i fatti, ma di verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Qualsiasi tentativo di trasformare il ricorso in Cassazione in un terzo grado di giudizio, dove ridiscutere le prove, è destinato a fallire.
Le Specifiche Contestazioni Respinte
Il ricorrente aveva criticato diversi aspetti della sentenza impugnata, tra cui:
* L’accertamento del reato di detenzione di stupefacenti.
* La dinamica della resistenza opposta alle forze dell’ordine.
* La sussistenza del nesso teleologico tra i due reati.
* Il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Per ciascuno di questi punti, la Cassazione ha riscontrato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “accurata”, “ampia” e “non illogica”, basata su elementi di fatto concreti e massime di esperienza condivisibili.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse “congrua e adeguata”, oltre che “esente da vizi logici”. I giudici di merito avevano basato la loro decisione su “corretti criteri di inferenza” e su un “ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza”. Poiché il compito della Cassazione è solo quello di verificare la logicità della motivazione e non la sua rispondenza alle prove, non vi era spazio per accogliere il ricorso. Di conseguenza, i motivi di ricorso sono stati giudicati inammissibili anche per la loro “aspecificità”, in quanto non si confrontavano puntualmente con le ragioni ben articolate della decisione impugnata.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, secondo l’articolo 616 del codice di procedura penale, due conseguenze automatiche per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata quantificata in 3.000 euro.
Questa ordinanza è un monito importante: un ricorso per Cassazione deve essere preparato con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità (violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione) e non sulla speranza di ottenere una nuova e più favorevole valutazione delle prove. Il giudizio di fatto si chiude irrevocabilmente con la sentenza d’appello.
Per quali motivi la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure sollevate dall’imputato riguardavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio, attività che sono di competenza esclusiva del giudice di merito e non possono essere riesaminate nel giudizio di legittimità.
La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sufficiente secondo la Cassazione?
Sì, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione congrua, adeguata, esente da vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza, sia per il reato di spaccio sia per la resistenza a pubblico ufficiale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24437 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24437 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: TRA WALLY AMADOU nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Lecce ha fornito adeguata motivazione in relazione sia all’accertamento del reato di detenzione della sostanza stupefacente a fini di spaccio sia per la resistenza opposta dall’imputato per sottrarsi al controllo di polizia, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con ampia e diffusa disamina (vedi pp.4-5 della sentenza impugnata);
ritenuto che anche i residui motivi in punto di nesso teleologico ex art. 61 n. 2 cod. pen. per la procedibilità d’ufficio e in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche sono ugualmente inammissibili per aspecificità delle doglianze rispetto ad una motivazione accurata delle ragioni a sostegno della decisione di rigetto dei correlativi motivi di appello (vedi pp.5-6 della sentenza impugnata;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 7 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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I Presidente