Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15000 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato decisione del Tribunale della medesima città del 29/10/2019, che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 aveva condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, denunciando violazione ed erronea applicazione della causa di giustificazio prevista dall’art. 54 cod. pen., nonché lamentando la conseguente violazione e la erron applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., per non esser stata pronunciata sentenza proscioglimento, alla luce dell’evidente stato di necessità in cui aveva agito l’impu ricorrente, inoltre, si duole del vizio di motivazione, in ordine alla mancata concession circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondate dei primi due motivi sopraindicati, tesi – peraltro GLYPH ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti al fatto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità. Ed inv critiche esposte dal ricorrente riguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel della decisione impugnata e la cui riproposizione è volta – con tutta evidenza – ad una m rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova versati nell’incarto processuale senso, il ricorso finisce con il proporre solo argomenti di merito, la cui rivalutazione è in sede di legittimità. E’ costante, infatti, l’insegnamento di questa Corte, secondo la sindacato in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto, oltre che della sua interna co logico-giuridica, non essendo possibile compiere – nel giudizio di legittimità – «n attribuzioni di significato, ovvero realizzare una diversa lettura, in ordine ai medes dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggio esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6 n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv 252178). A fronte di tali dati – di univoca significazione – l’ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appa irragionevole, come esposto in sentenza e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio infatti, per determinare l’ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei da determinare una valutazione di Corte di Cassazione – copia non ufficiale inconsisten dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto n buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (Sez. n. 31546 del 21/05/2008, COGNOME, rv 240763).
Con riguardo al terzo motivo di gravame, è opportuno rammentare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto,
richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati prepo ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 4:3952 del 13/04/2017, COGNOME, rv. nella specie la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti gen richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato nonché al disinteresse mostra in relazione all’osservanza della misura cui ere sottoposto, a conferma della di lui perico sociale). Ne deriva che anche l’appena indicato motivo di doglianza va dichiarato manifestament infondato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.