Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Mancanza di Critica Specifica
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, senza una critica specifica alla decisione impugnata, è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile. Questa pronuncia offre spunti cruciali sull’importanza di redigere atti di impugnazione mirati e analitici, evidenziando le gravi conseguenze processuali ed economiche di un approccio superficiale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato riconosciuto colpevole del reato previsto dall’art. 186, comma 7, del Codice della Strada, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica. Non accettando la decisione di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione e il mancato riconoscimento di circostanze a suo favore, come la particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
Il ricorrente basava la sua difesa su tre motivi principali: un presunto difetto nella motivazione della sentenza d’appello e il diniego dell’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale e delle attenuanti generiche. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rilevato una carenza strutturale nell’atto di impugnazione. I giudici hanno osservato che i motivi presentati non erano altro che una “mera reiterazione” delle doglianze già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Mancava, in sostanza, una necessaria “analisi critica” delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, elemento essenziale per un valido ricorso.
Il Principio del Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte Suprema ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui l’atto di impugnazione deve contenere un confronto specifico e critico con la decisione che si intende contestare. Non è sufficiente riproporre le stesse questioni, ma è necessario spiegare perché la motivazione del giudice precedente sia errata, illogica o contraddittoria. Un ricorso che non soddisfa questo requisito di specificità viene considerato generico e, di conseguenza, inammissibile. Questo principio garantisce che il giudizio di legittimità si concentri sul controllo della corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito, senza trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità: Costi e Prescrizione
La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze significative. In primo luogo, impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione e, cosa di non poco conto, preclude anche la possibilità di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, qualora fosse nel frattempo maturata. In secondo luogo, come stabilito nel caso di specie, alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata quantificata in tremila euro. Questo sottolinea come un ricorso non adeguatamente formulato non solo sia inutile ai fini della difesa, ma comporti anche un ulteriore onere economico per l’imputato.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è netta e si basa su un principio procedurale consolidato. I giudici hanno rilevato che le argomentazioni del ricorrente erano una semplice riproposizione dei motivi di appello, ai quali la Corte territoriale aveva già fornito una risposta congrua e non manifestamente illogica. L’assenza di una critica puntuale e specifica alle ragioni esposte nella sentenza di secondo grado ha privato il ricorso del suo contenuto essenziale, rendendolo non scrutinabile nel merito. La decisione si fonda sull’esigenza di evitare che il giudizio di cassazione diventi una mera ripetizione dei gradi precedenti, preservandone la funzione di controllo di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito per la redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma anche una fonte di costi aggiuntivi. È imperativo che ogni ricorso, specialmente quello per cassazione, sia costruito come una critica ragionata e specifica della sentenza impugnata, evidenziando i vizi di legittimità con precisione e pertinenza. Solo un’impostazione di questo tipo può superare il vaglio di ammissibilità e consentire un esame effettivo delle ragioni difensive.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere i motivi già presentati e respinti in appello, senza contenere un’analisi critica specifica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono tre: l’impossibilità per la Corte di esaminare il caso nel merito, l’impedimento a dichiarare l’eventuale prescrizione del reato e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per “analisi critica” in un ricorso?
Per “analisi critica” si intende che il ricorso non può essere una semplice riproposizione di vecchie argomentazioni, ma deve confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata, spiegando in modo specifico perché il ragionamento del giudice precedente sarebbe errato, illogico o contrario alla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13871 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13871 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN CATALDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
• Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa in data 28 ottobre 2022 dal Tribunale di Caltanissetta di condanna per il reato di cui all’art. 186, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in San Cataldo il 2 luglio 2018;
ritenuto che il primo, terzo e quarto motivo di ricorso (vizio di motivazione, diniego art.131 bis cod. pen. e circostanze attenuanti generiche) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
considerato, in particolare, che le argomentazioni poste a base del ricorso rappresentano la mera reiterazione dei motivi di appello, i quali hanno trovato puntuale replica alle pagg.2-3, con riguardo al primo motivo, e alle pagg.3-4, con riguardo al terzo e al quarto motivo, della sentenza impugnata, con motivazione congrua e non manifestamente illogica;
considerato che l’inammissibilità del ricorso preclude ogni possibilità di far valere l’intervenuta prescrizione del reato (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164 – 01);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
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