Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un appello generico, definendolo un ricorso inammissibile e condannando il proponente a significative sanzioni economiche. Questa ordinanza sottolinea un principio fondamentale: l’appello non può essere una mera riproposizione delle difese già esaminate nei precedenti gradi di giudizio, ma deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla decisione impugnata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’impugnazione verteva su due punti specifici: un presunto vizio di motivazione riguardo l’applicazione delle pene accessorie previste dall’art. 12 del D.Lgs. 74/2000 e un’analoga censura relativa alla sanzione accessoria della confisca, disciplinata dall’art. 12-bis dello stesso decreto legislativo in materia di reati tributari.
Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato la propria decisione su questi punti. Tuttavia, la difesa si è rivelata essere una semplice riproposizione di argomenti già ampiamente discussi e respinti nel giudizio di merito.
La Decisione: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella mancanza di ‘specificità’ dei motivi proposti. Secondo i giudici supremi, l’appello era ‘meramente riproduttivo’ di censure già vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e pertinenti.
La Corte ha evidenziato come il giudice di merito avesse, al contrario, chiaramente esaminato i parametri dell’art. 133 del codice penale per determinare la congruità delle pene accessorie e avesse precisato i presupposti concreti per l’applicazione della confisca. Pertanto, le critiche sollevate dal ricorrente sono state qualificate come ‘meramente contestative’ e ‘prive di concretezza’, incapaci di scalfire la logicità e la correttezza della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della motivazione dell’ordinanza risiede nel principio secondo cui il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Il ricorso per Cassazione deve individuare vizi specifici della sentenza impugnata (come violazioni di legge o difetti logici evidenti nella motivazione) e non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni difensive. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero vaghi e non si confrontassero realmente con le ragioni esposte nella sentenza d’appello, rendendo di fatto impossibile un esame sul merito delle questioni.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche rilevanti per il ricorrente. Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, è stato obbligato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva viene applicata quando, come in questo caso, la Corte ritiene che non si possano escludere ‘profili di colpa’ nella proposizione del ricorso. In altre parole, l’impugnazione era talmente priva di fondamento da essere considerata un’azione negligente.
Questa pronuncia serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere preparato con rigore, basandosi su critiche precise, nuove e giuridicamente fondate rispetto alla decisione che si intende contestare. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere respinta la propria istanza, ma anche di incorrere in sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano privi di specificità, meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, e presentavano critiche solo contestative e prive di concretezza.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo è stata applicata la sanzione aggiuntiva alla Cassa delle ammende?
La sanzione è stata applicata perché la Corte ha ritenuto che non si potessero escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso, dato che era palesemente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26764 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26764 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PISA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che con un primo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione all’applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs 74/2000 e che con un secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione alla sanzione accessoria di cui all’art. 12-bis d.lgs 74/2000;
letta la memoria difensiva depositata dal difensore del ricorrente;
ritenuto che i motivi proposti sono inammissibili, in quanto privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, p 17 ove la Corte territoriale enuncia ed esamina i parametri di cui all’art. 133 cod.pen. valutati ai fini della congruità delle pene accessorie e precisa i concreti presupposti applicativi della disposta confisca), rispetto ai quali i ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza.
ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle’tmmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso, 21/06/2024