Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico in Cassazione
Nel complesso mondo della procedura penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale. Tuttavia, per essere efficace, deve rispettare precisi requisiti di forma e sostanza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando questo si rivela generico e non dialoga con le motivazioni della sentenza impugnata. L’analisi di questa ordinanza offre spunti essenziali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di una difesa tecnica e puntuale.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso ha origine da una condanna emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Napoli. L’imputato era stato riconosciuto colpevole del reato previsto dall’art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti) e condannato a una pena di quattro anni di reclusione e 20.000 euro di multa.
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in merito alla pena inflitta. In sostanza, si contestava il modo in cui i giudici di merito avevano quantificato la sanzione, lamentando una carenza argomentativa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le doglianze della difesa, dichiarando il ricorso manifestamente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della congruità della pena, ma si ferma a un livello procedurale precedente, sancendo che l’appello, così come formulato, non poteva neanche essere esaminato.
Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso inammissibile è stato rigettato?
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella natura del motivo di ricorso. I giudici hanno stabilito che la critica mossa alla sentenza d’appello era inaccettabile in sede di legittimità. La Corte ha evidenziato due ragioni principali per la declaratoria di inammissibilità.
1. Motivo non deducibile in sede di legittimità: La Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito sulla determinazione della pena fosse adeguata, logica e giuridicamente corretta. Le lamentele del ricorrente, di fatto, non miravano a evidenziare una violazione di legge, ma a sollecitare una nuova valutazione nel merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che giudica solo sulla corretta applicazione del diritto (giudizio di legittimità) e non sui fatti.
2. Genericità e Aspecificità del Ricorso: Ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, il ricorso è stato giudicato generico e aspecifico. Questo significa che la difesa non ha puntualizzato in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto della sua doglianza, né si è confrontata specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la decisione che contesta, smontandone punto per punto le fondamenta logico-giuridiche, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Costi
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento di controllo sulla legalità delle decisioni. Un ricorso che non si attiene a questa regola, limitandosi a riproporre lamentele generiche sulla valutazione del giudice di merito, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le implicazioni pratiche sono significative. Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche un onere economico aggiuntivo per l’imputato, che si trova a dover pagare le spese del procedimento e una sanzione a favore della Cassa delle ammende. Ciò sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia redigere atti di impugnazione specifici, pertinenti e giuridicamente fondati, evitando di incorrere in una declaratoria di inammissibilità che chiude definitivamente ogni porta a una revisione della sentenza.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., quando è proposto con motivi generici, aspecifici, che non puntualizzano le ragioni di doglianza in fatto e in diritto o non si confrontano adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo non è deducibile in sede di legittimità?
Significa che la questione sollevata dal ricorrente non riguarda una presunta violazione di legge, ma mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti del caso. La Corte di Cassazione, però, può giudicare solo sulla corretta applicazione delle norme giuridiche, non può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La legge prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente venga condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24886 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24886 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 17 novembre 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord del 24 marzo 2023 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, oltre a violazione e fals applicazione degli artt. 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen., lamentando carenza motivazionale in ordine alla disposta applicazione della pena inflittagli.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto all’imputato.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.