Ricorso Inammissibile: La Condanna per Motivi Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità di un’impugnazione nel processo penale. La decisione sottolinea con fermezza che un appello non può limitarsi a una critica generica della sentenza di primo grado, ma deve contenere censure specifiche e pertinenti. In caso contrario, il risultato è la dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze onerose per chi lo propone. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale per il reato di furto aggravato. L’imputato, non accettando la decisione, proponeva appello. La Corte d’Appello competente, tuttavia, dichiarava inammissibile il gravame. Contro questa seconda decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha rigettato il ricorso, dichiarandolo a sua volta inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo presentato dall’imputato fosse del tutto generico e non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisando una colpa evidente nella proposizione di un’impugnazione manifestamente infondata.
Le motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’analisi della natura del motivo di ricorso. I giudici di legittimità hanno osservato che l’impugnazione:
1. Non sollevava censure di legittimità: Il ricorso non contestava la corretta applicazione della legge da parte della Corte d’Appello, ma si limitava a criticare l’esito della decisione in modo vago.
2. Proponeva un diverso apprezzamento dei fatti: Invece di individuare vizi logici o giuridici nella motivazione, il ricorrente si limitava a offrire una propria, differente, interpretazione degli elementi di fatto, utilizzando “enunciati assertivi” non supportati da specifiche contestazioni probatorie.
3. Mancava di confronto con la motivazione: Il ricorso ignorava completamente le ragioni esposte dalla Corte d’Appello per dichiarare inammissibile il primo gravame, non riuscendo quindi a confutarle.
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: l’appello non è un nuovo giudizio di merito dove si può semplicemente chiedere una nuova valutazione delle prove. È, invece, uno strumento per correggere errori specifici (di fatto o di diritto) commessi dal giudice precedente. Un ricorso che non individua tali errori, ma si limita a lamentare la decisione, è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza rappresenta un monito per chi intende impugnare un provvedimento giudiziario. Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo procedurali, ma anche economiche. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale, non è automatica ma scatta quando, come in questo caso, l’inammissibilità è talmente evidente da configurare una colpa da parte del ricorrente. La lezione pratica è chiara: un’impugnazione deve essere costruita su critiche precise, argomentate e pertinenti, dimostrando di aver compreso e contestato punto per punto le ragioni della decisione che si intende censurare. In assenza di tali elementi, l’atto si rivela un esercizio sterile e controproducente.
Perché un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico, ovvero non muove censure specifiche e di legittimità al provvedimento impugnato, ma si limita a proporre un diverso apprezzamento dei fatti senza confrontarsi con la motivazione della decisione precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se si ravvisa una colpa nella proposizione dell’impugnazione, anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Cosa significa che l’appello non deve limitarsi a un “diverso apprezzamento degli elementi di fatto”?
Significa che l’atto di appello non può semplicemente chiedere al giudice superiore di rivalutare le prove in modo differente da come ha fatto il giudice precedente. Deve, invece, individuare errori specifici di logica o di diritto commessi nella sentenza impugnata, dimostrando perché la valutazione del primo giudice sarebbe errata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24827 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24827 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VIAREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha dichiarato inammissibile l’appello, proposto nel suo interesse, avverso la pronuncia con l quale il Tribunale di Lucca lo aveva condanNOME per il delitto di furto aggravato;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che ha denunciato il vizio di motivazione – lungi d muovere effettive censure di legittimità all’iter posto a sostegno provvedimento impugNOME, ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, dedotti tram enunciati assertivi (senza neppure assumere il travisamento della prova), non confrontandosi in alcun modo con la motivazione che ha indicato gli elementi in forza dei quali ha dichiara inammissibile il gravame (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, NOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., s 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024