Ricorso inammissibile: le conseguenze della genericità dei motivi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano chiari, specifici e pertinenti a violazioni di legge. Un’ordinanza recente ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su argomentazioni generiche. Analizziamo questa decisione per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze del suo fallimento.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale per il reato previsto dall’art. 186, comma 7, del Codice della Strada, ossia il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. La pena inflitta era di sei mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda.
La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d’Appello territoriale. Insoddisfatto, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso e la questione del ricorso inammissibile
Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che non vi fosse prova sufficiente a dimostrare la sua colpevolezza e la sussistenza del reato contestato. In sostanza, si contestava la valutazione delle prove effettuata dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
Questo tipo di doglianza, tuttavia, tocca il “merito” della controversia, ovvero la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove. La Corte di Cassazione, in quanto giudice di “legittimità”, non ha il potere di riesaminare i fatti, ma solo di controllare che la legge sia stata applicata correttamente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che il motivo presentato non era deducibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato considerato manifestamente infondato, generico e aspecifico, in violazione dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che le sentenze dei giudici di merito avevano fornito una motivazione logica, coerente e giuridicamente corretta per giustificare sia la responsabilità penale dell’imputato sia l’entità della pena. Il ricorrente, invece, non si è confrontato adeguatamente con tali argomentazioni, limitandosi a una critica generica senza specificare le ragioni di fatto e di diritto che avrebbero dovuto portare a una decisione diversa. Un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni di fatto già valutate e respinte nei gradi di merito. Deve, al contrario, individuare precisi errori di diritto commessi nella sentenza impugnata.
Le Conclusioni
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la condanna è diventata definitiva. Inoltre, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è una conseguenza prevista dalla legge per i ricorsi ritenuti inammissibili, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale, e serve a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione richiede un’elevata specificità tecnica e giuridica, e un ricorso inammissibile non solo non produce risultati, ma comporta anche significative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico, aspecifico e non si confrontava adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata. In pratica, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove, un’attività che esula dalle competenze del giudice di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso non è ‘deducibile in sede di legittimità’?
Significa che l’argomento sollevato non riguarda una presunta violazione o errata applicazione della legge (questione di legittimità), ma una contestazione sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione delle prove (questione di merito). La Corte di Cassazione può decidere solo sul primo tipo di questioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24893 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 29 settembre 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone dell’8 giugno 2022 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando carenza di prova circa l’avvenuta sua integrazione del reato contestatogli.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai ,sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il P GLYPH
p