Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Merito
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di chiarire un punto fondamentale del processo penale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Comprendere questo confine è cruciale per capire perché un ricorso inammissibile non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo insieme la decisione per trarne utili insegnamenti.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva confermato la sua condanna, negando la concessione delle attenuanti generiche e stabilendo un determinato trattamento sanzionatorio. L’imputato, non condividendo tale valutazione, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, basando la sua impugnazione su un unico motivo: la richiesta di una diversa valutazione dei fatti, ritenendo che la sua condotta fosse di modesta consistenza e meritasse un trattamento più favorevole.
La Decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini hanno esaminato il ricorso e lo hanno dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La motivazione della Corte è netta e didattica. Il ricorso inammissibile è tale perché l’appellante non ha individuato specifici vizi di legittimità nella sentenza della Corte d’Appello, come un’errata interpretazione di una norma o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Al contrario, si è limitato a prospettare una ‘diversa valutazione’ dei fatti, chiedendo implicitamente alla Cassazione di riconsiderare il merito della vicenda.
La Suprema Corte ha sottolineato come i giudici d’appello avessero fornito una motivazione del tutto coerente e adeguata per negare le attenuanti generiche. Essi avevano infatti evidenziato due elementi chiave:
1. La non modesta consistenza del fatto: il reato commesso non poteva essere considerato di lieve entità.
2. I precedenti dell’imputato: l’appellante risultava essere un soggetto gravato da plurimi precedenti penali.
Questi due fattori, logicamente connessi, giustificavano pienamente sia il diniego delle attenuanti sia il trattamento sanzionatorio applicato, rendendo la motivazione della Corte territoriale immune da censure di legittimità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario. Proporre un ricorso in Cassazione non significa avere un’ulteriore possibilità di discutere se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro. Significa, invece, sottoporre la sentenza a un vaglio tecnico-giuridico.
La dichiarazione di inammissibilità comporta due conseguenze pratiche molto pesanti:
1. Condanna alle spese processuali: il ricorrente deve farsi carico dei costi del procedimento da lui attivato inutilmente.
2. Sanzione pecuniaria: la condanna a versare una somma alla Cassa delle ammende scatta quando il ricorso è presentato ‘in ragione dei sottesi profili di colpa’, ovvero quando l’impugnazione è palesemente infondata e proposta senza la dovuta diligenza. È una sanzione che mira a scoraggiare ricorsi dilatori o meramente esplorativi.
In sintesi, prima di adire la Suprema Corte, è indispensabile che il difensore individui precisi errori di diritto nel provvedimento impugnato, evitando di trasformare l’appello di legittimità in un improprio tentativo di rivalutazione del merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché non indicava specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza precedente, ma si limitava a chiedere una nuova e diversa valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della palese infondatezza del ricorso.
Su quali basi la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti sulla base di due elementi: la considerazione che il fatto non fosse di modesta consistenza e la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14780 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14780 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RACALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo è volto a prospettare una diversa valutazione inerente al merito e non individua specifici vizi del ragionamento della Corte territoriale, che, al contrario, ha dato conto del diniego delle attenuanti generiche e del trattamento sanzioNOMErio, sottolineando che il fatto non avrebbe potuto considerarsi di modesta consistenza e che il ricorrente è soggetto gravato da plurimi precedenti;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024
Il Consigliere estensore