Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti dell’impugnazione
Quando un ricorso in Cassazione viene respinto senza nemmeno essere esaminato nel merito, si parla di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire i motivi che possono portare a questa decisione, sottolineando l’importanza di redigere un atto di impugnazione specifico, pertinente e rispettoso dei limiti del giudizio di legittimità.
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Ancona, il quale ha tentato di ribaltare la decisione presentando ricorso in Cassazione. Tuttavia, la Corte ha rigettato tutti i motivi, fornendo chiarimenti preziosi sui requisiti di ammissibilità.
I Fatti del Processo
Un imputato, a seguito di una condanna in appello, decideva di proporre ricorso per Cassazione, affidandolo a quattro distinti motivi. L’obiettivo era quello di contestare la valutazione delle prove, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva la genericità e inattendibilità di alcune dichiarazioni e criticava la motivazione della sentenza impugnata.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo di ricorso, concludendo per l’inammissibilità totale dell’impugnazione. L’analisi dei giudici si è concentrata sui vizi procedurali e metodologici dei motivi presentati, più che sul contenuto delle censure.
Primo Motivo: Genericità e Violazione del Principio di Autosufficienza
Il primo motivo è stato bocciato perché ritenuto astratto e generico. La difesa si era limitata a contestare l’attendibilità di alcune dichiarazioni senza però allegarle al ricorso né specificarne il contenuto. Questo comportamento viola il principio di autosufficienza, secondo cui il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a renderlo comprensibile e valutabile dalla Corte, senza che questa debba ricercare altri atti del processo.
Secondo e Ultimo Motivo: Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Anche il secondo e l’ultimo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché si ponevano su un piano di mera rivalutazione del merito. L’imputato, in sostanza, non contestava un errore di diritto della Corte d’Appello, ma la sua valutazione dei fatti (come l’organizzazione dell’attività illecita, il numero di cessioni, la platea di consumatori). La Corte di Cassazione ha ribadito che il suo compito non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma solo di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Terzo Motivo: La Discrezionalità sulle Attenuanti Generiche
Infine, la Corte ha respinto la censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici hanno richiamato un principio consolidato: la decisione sulla concessione o meno delle attenuanti è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. La sua esclusione può essere motivata anche solo sulla base degli elementi preponderanti emersi nel processo, senza la necessità di un’analisi dettagliata di ogni singolo fattore attenuante prospettato dalla difesa, a patto che la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su principi cardine del processo penale di legittimità. In primo luogo, un ricorso non può limitarsi a enunciazioni astratte, ma deve essere specifico e autosufficiente. In secondo luogo, è preclusa ogni richiesta di riconsiderare i fatti e le prove, attività propria dei primi due gradi di giudizio. La Corte non è un “super-giudice” del fatto. Infine, la valutazione delle attenuanti generiche gode di un’ampia discrezionalità da parte del giudice di merito, il cui operato è sindacabile in Cassazione solo per vizi logici evidenti della motivazione, non per il suo contenuto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rappresenta un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale dinanzi alla Corte di Cassazione. Un ricorso inammissibile non solo porta a una pronuncia sfavorevole, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. È fondamentale, quindi, che i motivi di ricorso siano formulati come critiche di diritto (violazione di legge, vizi di motivazione) e non come un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove. La specificità, la pertinenza e il rispetto dei limiti funzionali della Corte Suprema sono i pilastri per un’impugnazione efficace.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Sulla base di questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile se i motivi sono formulati in modo generico e astratto, se non rispettano il principio di autosufficienza (cioè non contengono tutti gli elementi per essere decisi), o se chiedono alla Corte una rivalutazione dei fatti e delle prove, compito che non le spetta.
Cosa significa che la Cassazione non può compiere una ‘rivalutazione del merito’?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del processo o l’attendibilità delle prove per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Il suo ruolo è limitato a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Il giudice che nega le attenuanti generiche deve analizzare ogni singolo elemento a favore dell’imputato?
No. Secondo la Corte, il giudice può negare le attenuanti generiche basando la sua motivazione sulle ragioni preponderanti della decisione, come la gravità dei fatti. Non è tenuto a confutare analiticamente ogni preteso fattore attenuante indicato dalla difesa, purché la motivazione complessiva sia adeguata e coerente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26326 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME è inammissibile. Riguardo al primo motivo esso risulta generico limitandosi in una astratta affermazione di genericità e inattendibilità di dichiarazioni, peraltro non allegate, in violazione del principio di autosufficienza.
Inammissibile è anche il secondo motivo che si pone su un piano meramente rivalutativo del merito rispetto ad una motivazione che valorizza l’azione illecita organizzata e continuativa dell’imputato assieme all’elevato numero di cessioni di sostanza di varia natura e ad una vasta platea di consumatori in un lungo lasso di tempo.
Egualmente deve dirsi per il terzo motivo sulle attenuanti generiche, specificamente motivate attraverso il riferimento a numerosi precedenti specifici, così potendosi richiamare il principio per cui atteso che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (in termini, e multis, Sez. 2 -, n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 – 02).
Generico e rivalutativo è l’ultimo motivo.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 26.1.2024