Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già discusse nei precedenti gradi di giudizio. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i criteri di ammissibilità, sottolineando come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile di motivi generici e non specifici. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere la tecnica processuale necessaria per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda una persona condannata in primo e secondo grado per il reato di ricettazione. Non accettando la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre principali motivi.
Con il primo, lamentava un vizio di motivazione e una violazione di legge riguardo alla sua affermazione di responsabilità. Con il secondo e terzo motivo, invece, contestava il trattamento sanzionatorio, in particolare la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il riconoscimento della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale, che meritano di essere analizzati nel dettaglio.
Analisi di un Ricorso Inammissibile: i Motivi Riproduttivi
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché considerato meramente ‘riproduttivo’. In pratica, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse doglianze già avanzate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno evidenziato che il giudice di merito aveva già fornito una motivazione logica e coerente per la condanna, basata su argomenti giuridici adeguati. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata, non una semplice ripetizione di difese già vagliate.
Le Censure sul Trattamento Punitivo
Anche i motivi relativi alla pena sono stati dichiarati inammissibili, ma per ragioni diverse. La Corte ha ritenuto che le censure fossero ‘indeducibili’, ovvero non potessero essere fatte valere in quella sede. La motivazione della Corte d’Appello sul punto era stata giudicata sufficiente e non illogica. Inoltre, è emerso un vizio procedurale a monte: il motivo d’appello originario con cui si chiedeva l’esclusione della recidiva era, a sua volta, inammissibile. Di conseguenza, non era possibile lamentare in Cassazione una presunta illegittimità che non era stata validamente sollevata nel grado precedente.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si concentra sul principio fondamentale secondo cui il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità. Il suo scopo non è rivalutare i fatti, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio. Un ricorso che non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le medesime questioni di fatto o le stesse difese, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa rigidità formale serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario e a preservare la funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale dinanzi alla Corte di Cassazione. È essenziale che il ricorso sia formulato con estrema precisione, evitando la genericità e la mera ripetizione di argomenti già disattesi. Ogni motivo deve contenere una critica mirata, capace di evidenziare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione del provvedimento impugnato. In caso contrario, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche un’ulteriore sanzione economica per aver promosso un ricorso inammissibile.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, meramente riproduttivi di argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito, e non contengono una critica specifica e puntuale al ragionamento della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘indeducibile’?
Significa che la censura non può essere fatta valere in quella specifica sede processuale. Nel caso di specie, i motivi sul trattamento punitivo erano indeducibili perché la motivazione del giudice di merito era sufficiente e, inoltre, il motivo d’appello originario su uno dei punti (la recidiva) era a sua volta inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15251 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15251 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAVONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge penale in relazione agli artt. 624 e 648 cod. pen., non è consentito poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di adeguati argomenti giuridici ai fini della affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di ricettazione (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo ed il terzo motivo, che deducono vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 131 bis e 99 comma secondo cod. pen., sono indeducibili poiché afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolar modo, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata su 131 bis cod. pen.), e perché a fronte della originaria inammissibilità del motivo di appello con il quale il ricorrente si limitava a chiedere l’esclusione della recidiva, non si rinviene la dedotta illegittimità (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore COGNOME
Il presidente