Ricorso Inammissibile: la Cassazione Ribadisce l’Importanza di Motivi Specifici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni. Quando un ricorso viene presentato con motivi generici e manifestamente infondati, la conseguenza è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato previsto dall’articolo 334 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a diversi motivi volti a smontare l’impianto accusatorio e le conclusioni dei giudici di merito.
I motivi del ricorso: una critica a tutto campo
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su più punti. In primo luogo, ha contestato l’integrazione dell’elemento soggettivo del reato, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nella valutazione della sua intenzione. In secondo luogo, si è lamentato della mancata concessione di diversi benefici:
* Le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
* La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
* La sospensione condizionale della pena.
L’obiettivo era ottenere un annullamento della condanna o, in subordine, una pena più mite.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da Parte della Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti tutti inammissibili. La Corte ha sottolineato come le censure mosse dall’imputato fossero “manifestamente infondate e generiche”. Questo giudizio si basa sulla constatazione che il ricorrente non ha sollevato critiche specifiche e puntuali contro la logica giuridica della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre argomentazioni già valutate e respinte in modo coerente dai giudici di secondo grado.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione “logica, coerente e puntuale” su tutti i punti controversi. Per quanto riguarda il primo motivo, relativo all’elemento soggettivo, i giudici di merito avevano adeguatamente argomentato le ragioni per cui ritenevano provata la consapevolezza e la volontà dell’imputato. Analogamente, anche le decisioni relative alla mancata concessione delle attenuanti, della causa di non punibilità e della sospensione condizionale erano state supportate da un ragionamento giuridicamente corretto e privo di vizi logici. Di fronte a una motivazione così solida, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile, poiché non evidenziava reali errori di diritto, ma si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito. È necessario che il ricorso individui vizi specifici della sentenza impugnata, dimostrando in che modo il giudice abbia violato la legge o sia incorso in un errore logico manifesto. Un ricorso inammissibile perché generico non solo non porta all’annullamento della condanna, ma comporta anche l’onere aggiuntivo del pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di formulare impugnazioni tecnicamente precise e giuridicamente fondate.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e generici, non riuscendo a contestare efficacemente la motivazione logica, coerente e puntuale fornita dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’ordinanza, il ricorrente il cui appello è dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata quantificata in tremila euro.
Cosa si intende quando si afferma che una motivazione è ‘logica, coerente e puntuale’?
Significa che il ragionamento del giudice è ben strutturato, non presenta contraddizioni interne e risponde in modo preciso a tutte le questioni sollevate dalle parti, rendendo la decisione giuridicamente solida e difficile da contestare con successo in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15208 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15208 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MENFI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il r di cui all’art. 334 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestament infondate e generiche;
considerato, in particolare, che con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte di appe ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine all’integrazione dell’elemen soggettivo del reato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);
rilevato che, in relazione al secondo motivo di ricorso afferente alla mancata concessione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen., al mancato riconoscimento della causa di punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e, infine, alla mancata concessione della sospen condizionale della pena, il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente puntuale (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024.