Ricorso Inammissibile: la Cassazione e la Specificità dei Motivi
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela dei diritti della difesa. Tuttavia, la sua efficacia è subordinata al rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della genericità dei motivi addotti, specialmente quando questi non si confrontano puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio le implicazioni pratiche di tale principio.
Il Caso in Analisi: una Contestazione Generica
Il caso trae origine da una condanna per il delitto previsto dall’art. 385 del codice penale, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione in ordine alla sua ritenuta responsabilità. La difesa, tuttavia, formulava le proprie censure in modo generico, senza entrare nel dettaglio delle specifiche ragioni che avevano portato i giudici di merito a ritenerlo colpevole.
In particolare, la sentenza d’appello aveva sottolineato un fatto decisivo: l’imputato era stato trovato in un luogo distante da quello dove avrebbe dovuto svolgere la sua attività lavorativa, attività peraltro cessata a seguito di un precedente licenziamento. Questo elemento fattuale, centrale nella costruzione dell’impianto accusatorio, non veniva adeguatamente contestato nel ricorso.
La Decisione della Cassazione: la Sanzione della Genericità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come l’atto di impugnazione non si confrontasse in alcun modo con la parte cruciale della motivazione della sentenza di secondo grado. L’appello si configurava, quindi, come una critica astratta che ignorava completamente le affermazioni del provvedimento censurato.
Il Principio della Necessaria Correlazione
La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato anche nel testo dell’ordinanza. Secondo la Cassazione, un ricorso è viziato da aspecificità, e quindi inammissibile, quando manca qualsiasi indicazione sulla correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In altre parole, non è sufficiente lamentare un errore del giudice, ma è necessario spiegare perché e come quel giudice ha sbagliato, partendo proprio dalle sue argomentazioni.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte sono state lineari e perentorie. Il ricorso è stato giudicato generico perché non affrontava il nucleo della decisione di merito. La difesa non ha fornito elementi per contrastare la ricostruzione fattuale secondo cui l’imputato si trovava in un luogo diverso da quello consentito, un fatto aggravato dalla circostanza che il rapporto di lavoro che giustificava la sua presenza in quel luogo era già terminato. Ignorare questo punto cruciale ha reso l’impugnazione un esercizio sterile, incapace di incidere sulla logicità e coerenza della sentenza impugnata. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica forense. La redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita e puntuale della sentenza che si intende criticare. Non sono ammesse doglianze generiche o astratte. È indispensabile “smontare” pezzo per pezzo il ragionamento del giudice di merito, evidenziandone le specifiche criticità, le contraddizioni o gli errori di diritto. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato di una possibilità di difesa, ma comporta anche conseguenze economiche significative, rendendo definitiva la condanna e aggiungendo l’onere delle spese e delle sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e non contestavano in modo specifico le argomentazioni della sentenza impugnata, in particolare la circostanza che il ricorrente era stato trovato lontano dal luogo di lavoro autorizzato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Cosa rende i motivi di un ricorso ‘generici’?
Secondo la Corte, i motivi sono generici quando manca una correlazione tra le ragioni addotte nell’atto di impugnazione e le argomentazioni contenute nella decisione impugnata, ignorando di fatto le affermazioni del provvedimento che si intende censurare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15181 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15181 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla riten responsabilità per delitto di cui all’art. 385 cod. pen. risulta generico in quanto non si co con la parte della decisione che ha rilevato come il ricorrente fosse stato trovato distant luogo ove avrebbe dovuto svolgere l’attività lavorativa dalla quale, tra l’altro, era s precedenza licenziato;
rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quell poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024.