Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivi Specifici secondo la Cassazione
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: presentare un ricorso basato su argomentazioni vaghe e ripetitive porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questa decisione offre spunti cruciali sull’importanza di redigere atti di impugnazione che siano specifici, pertinenti e che si confrontino criticamente con la sentenza impugnata, anziché limitarsi a una sterile riproposizione di tesi già respinte.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di una persona, sottoposta al regime della detenzione domiciliare, per essersi allontanata senza autorizzazione dal luogo designato per l’espiazione della pena. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità dell’imputata, fornendo una motivazione dettagliata riguardo all’accertamento dei fatti e respingendo la versione difensiva. Contro tale decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando diversi vizi della sentenza.
Le Ragioni del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorso si fondava su più punti, tra cui l’erronea valutazione delle prove, la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato l’impugnazione su tutta la linea, evidenziandone la totale genericità.
I giudici di legittimità hanno osservato che i motivi del ricorso erano mere ripetizioni di quanto già esposto e rigettato in appello, senza un reale e critico confronto con le argomentazioni logiche ed esaustive della corte territoriale. In particolare, la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. è stata ritenuta inammissibile poiché la Corte d’Appello aveva già escluso la tenuità del fatto sulla base di una valutazione di merito (l’intensità del dolo e l’assenza di giustificazioni), insindacabile in sede di legittimità se non per vizi logici manifesti, qui assenti.
La Genericità che Rende il Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nel concetto di genericità dei motivi di ricorso. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare le medesime questioni di fatto. Il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Un ricorso che non individua specifiche violazioni di legge o palesi illogicità nella sentenza impugnata, ma si limita a lamentare un presunto errore di valutazione dei fatti, è destinato a fallire. L’assenza di un confronto effettivo con le ragioni della decisione attaccata svuota l’impugnazione della sua funzione, rendendola un atto puramente formale e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità evidenziando come i rilievi della ricorrente fossero del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già esaminati e respinti con una motivazione completa ed esaustiva. La Cassazione ha sottolineato che le valutazioni della Corte d’Appello sull’intensità del dolo, sulla dinamica dei fatti e sul mancato riconoscimento delle attenuanti erano logiche e ben argomentate. Pertanto, non essendo affette da vizi evidenti, non potevano essere oggetto di una diversa e autonoma rivalutazione in sede di legittimità. L’assenza di un confronto puntuale e critico con le argomentazioni del giudice di merito ha determinato l’inammissibilità del ricorso per carenza di specificità.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame è un monito per gli operatori del diritto: l’appello in Cassazione richiede un’analisi tecnica e puntuale della sentenza di secondo grado. Non è sufficiente dissentire dalla decisione; è necessario dimostrare, con argomenti giuridici precisi, dove e come il giudice abbia sbagliato nell’applicare la legge o nel costruire il suo percorso logico-motivazionale. In caso contrario, come avvenuto in questa vicenda, le conseguenze non sono solo il rigetto dell’impugnazione, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, sancendo così l’inutilità dello sforzo processuale.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, non si confrontano specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, o si limitano a riproporre questioni di fatto già valutate dai giudici di merito. Nel caso specifico, mancava un’effettiva critica giuridica alla decisione della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della parte che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata determinata in 3.000,00 euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti del caso, come l’allontanamento dal domicilio?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è riesaminare i fatti (come le modalità dell’allontanamento), ma solo verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e completo. In questo caso, la Corte ha ritenuto adeguata e logica la motivazione della Corte d’Appello sull’accertamento dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15052 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15052 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MANERBIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto in merito alla valutazione della versione difensiva che la Corte di appello di Milano ha fornito adeguata motivazione dell’accertamento dell’allontanamento dal luogo di detenzione donniciliare f comprovato dalle modalità con cui è stato eseguito il controllo da parte degli organi di polizia presso la roulotte dell’imputata, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva;
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione dell’intensità del dolo per la violazione rimasta priva di giustificazioni, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
Ritenuto che i residui motivi dedotto dalla ricorrente sono ugualmente affetti da genericità, essendo palese la infondatezza della critica alla motivazione della Corte territoriale, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, nonché sull’applicazione della recidiva, sul diniego dell’attenuante ex art. 385 comma 4, c.p. e del beneficio della sospensione condizionale della pena;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente