Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Ripetizione dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una fase delicata che richiede precisione e specificità. Ma cosa succede quando un ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15237/2024, ci offre una risposta chiara: il ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile. Questo principio sottolinea l’importanza di formulare censure mirate e critiche, anziché riproporre doglianze già vagliate.
I Fatti del Caso
Due individui, precedentemente condannati dalla Corte d’Appello di Venezia, hanno deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Il loro ricorso si basava su presunti vizi di motivazione della sentenza di secondo grado e sull’erronea applicazione di alcune norme del codice penale.
I Motivi del Ricorso e il Rischio di un Ricorso Inammissibile
I ricorrenti hanno sollevato diverse questioni. Entrambi hanno lamentato un’errata applicazione dell’articolo 110 del codice penale, relativo al concorso di persone nel reato, e un vizio generale nella motivazione della sentenza d’appello. Uno dei due, inoltre, ha contestato specificamente la valutazione delle prove e la credibilità di una testimonianza chiave, nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche previste dall’articolo 62 bis del codice penale.
Il punto cruciale, tuttavia, non risiedeva tanto nel merito delle questioni sollevate, quanto nel modo in cui sono state presentate. La Corte ha infatti rilevato che i motivi del ricorso erano una mera riproduzione delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, trasformando l’impugnazione in un potenziale ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, fornendo una motivazione lapidaria ma fondamentale per la pratica legale. I giudici hanno stabilito che i motivi addotti erano ‘indeducibili’ in quanto ‘pedissequamente riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito’.
In altre parole, i ricorrenti non hanno mosso una critica specifica e puntuale al ragionamento della Corte d’Appello, ma si sono limitati a riproporre le stesse difese. La Cassazione ha ribadito che la sentenza impugnata era supportata da una motivazione ‘sufficiente e non illogica’ e da un ‘adeguato esame delle deduzioni difensive’.
La Corte ha specificato che:
1. La credibilità della testimone chiave era stata ampiamente verificata e corroborata da un solido compendio probatorio.
2. Il ruolo dei due imputati come ‘concorrenti morali’ nel reato era stato provato ‘oltre ogni ragionevole dubbio’.
3. Le ragioni per cui non erano state concesse le circostanze attenuanti generiche erano state motivate in modo adeguato dalla Corte d’Appello.
Di fronte a una mera riproposizione di argomenti, senza un’analisi critica della sentenza di secondo grado, la Suprema Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per essere ammissibile, un ricorso deve contenere censure specifiche, che identifichino con precisione il vizio della sentenza impugnata e ne dimostrino l’incidenza sulla decisione finale.
La riproposizione di argomenti già esaminati non solo è inutile, ma è controproducente. Comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, come in questo caso, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La lezione è chiara: la strategia difensiva deve evolversi ad ogni grado di giudizio, concentrandosi sui vizi specifici del provvedimento che si intende impugnare.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre pedissequamente doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza formulare una critica specifica e pertinente alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa essere un ‘concorrente morale’ in un reato?
Sebbene non definito esplicitamente, il testo chiarisce che il ruolo di ‘concorrente morale’ è stato provato a carico dei ricorrenti. Ciò implica una partecipazione al reato non attraverso l’esecuzione materiale, ma fornendo un contributo psicologico o rafforzando la decisione degli esecutori materiali, dimostrata nel caso di specie da prove solide.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15237 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15237 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a APRILIA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a RIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME e NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso con i quali entrambi i ricorrenti deducono il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 110 cod. pen. ed il solo NOME anche la violazione di legge penale con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie e all’attendibilità del testimonianza resa della teste NOME COGNOME, nonché al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen., sono indeducibili poiché pedissequamente riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata sulle ragioni per cui il narrato della teste COGNOME è stato ritenuto pienamente credibile, comprovato anche dal solido compendio probatorio a carico dei prevenuti che ha consentito di provare oltre ogni ragionevole dubbio il loro ruolo di concorrenti morali nel reato; pagg. 10 e 11 della sentenza con riferimento alle motivate ragioni ostative alla concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigliere estensore
Il presidente