Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega Quando un’Impugnazione è Destinata al Fallimento
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’opportunità per ridiscutere l’intero processo. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile sia spesso il risultato di una strategia difensiva errata, basata sulla mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti nei gradi di giudizio precedenti. La Suprema Corte, con questa decisione, ribadisce un principio fondamentale: l’appello alla massima istanza giurisdizionale richiede critiche nuove, specifiche e pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata, non un semplice ‘copia e incolla’ delle censure precedenti.
I Fatti del Caso
Due soggetti ricorrevano in Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Palermo che li aveva giudicati colpevoli. La difesa sollevava una serie di questioni che miravano a smontare l’impianto accusatorio, basato principalmente sulle dichiarazioni della persona offesa.
I Motivi del Ricorso
Gli imputati hanno articolato la loro difesa su diversi punti critici, tentando di invalidare sia le prove a loro carico sia la qualificazione giuridica dei fatti.
Credibilità della Persona Offesa e Garanzie Difensive
Il primo e principale motivo di ricorso contestava l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute dai ricorrenti non coerenti. Inoltre, la difesa sosteneva che tali dichiarazioni fossero inutilizzabili, poiché la persona offesa avrebbe dovuto essere sentita con le garanzie previste per il ‘testimone assistito’ (art. 210 c.p.p.), essendo a sua volta coinvolta in altri procedimenti.
Contestazione del Tentativo e della Particolare Tenuità del Fatto
In secondo luogo, si criticava la decisione della Corte d’Appello di aver qualificato il reato come ‘tentato’ ai sensi degli articoli 56 e 393 del codice penale. I ricorrenti lamentavano anche il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo la scarsa offensività della loro condotta.
Mancato Riconoscimento delle Attenuanti
Infine, venivano contestate le decisioni relative alle circostanze attenuanti. Un ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della provocazione, legata al presunto mancato pagamento di una retribuzione. L’altra ricorrente, invece, si doleva della mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato in toto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La motivazione di fondo è netta e si applica a tutti i motivi sollevati: i ricorrenti si sono limitati a riproporre le medesime censure già presentate e adeguatamente confutate dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la logica della decisione di secondo grado. Questo vizio procedurale trasforma l’impugnazione in un tentativo sterile di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, compito che non spetta alla Cassazione.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Inammissibile viene Rigettato?
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive, evidenziandone la natura generica e riproduttiva.
Sulla credibilità della persona offesa, i giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione logica e coerente, basata non solo sulle dichiarazioni della vittima ma anche su altre prove, come testimonianze e registrazioni. La questione dell’inutilizzabilità è stata respinta perché la difesa non aveva mai formalmente prospettato una connessione probatoria tale da richiedere le garanzie del testimone assistito.
Per quanto riguarda il reato tentato, il ricorso è stato giudicato generico perché non si confrontava con la precisa motivazione della Corte territoriale, che aveva ritenuto la condotta degli imputati idonea a coartare la volontà della vittima.
Anche la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stata respinta, confermando la valutazione della Corte d’Appello: la ‘violenta manomissione concorsuale dell’incolumità fisica della persona offesa’ rivelava una particolare intensità del dolo, incompatibile con la ‘particolare tenuità del fatto’.
Infine, le questioni sulle attenuanti sono state giudicate anch’esse infondate, poiché la provocazione era temporalmente troppo distante dai fatti e la mancata concessione delle attenuanti generiche era stata motivata in modo non illogico dalla Corte di merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il ricorso non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già sconfitte in appello. È necessario un salto di qualità: l’atto di impugnazione deve individuare e contestare specifici vizi di legittimità (errori di diritto o vizi logici manifesti) presenti nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di questo sforzo critico, il ricorso inammissibile non è solo un esito probabile, ma quasi certo, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza che si sta impugnando.
La testimonianza della persona offesa deve sempre essere ascoltata con le garanzie del testimone assistito?
No, secondo questa decisione, le garanzie del testimone assistito si applicano solo in casi specifici previsti dalla legge, come quando pende un procedimento a carico della persona offesa per un reato connesso commesso nelle stesse circostanze di tempo e luogo ai danni dell’imputato. Tali condizioni non erano state dimostrate nel caso di specie.
Perché non è stata riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha confermato l’esclusione di tale beneficio perché la condotta degli imputati, caratterizzata da una ‘violenta manomissione concorsuale della incolumità fisica della persona offesa’, è stata ritenuta espressione di una particolare intensità del dolo e, di conseguenza, dotata di un’offensività non compatibile con la nozione di ‘particolare tenuità’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15202 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso dedotti da COGNOME COGNOME COGNOME sono riproduttivi di iden censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, in ordine al primo motivo, ha rilevato come le dichiarazioni della persona offesa fossero coerenti e logiche, anche confort da plurime emergenze probatorie quali testimonianze e file delle registrazioni; che generica risulta la parte del motivo in ordine al collegamento probatorio esistente tra i fatti di ca altri che avrebbero visto la persona offesa nella veste di imputato: innanzitutto, n comprende l’esatto oggetto della censura rivolta alla decisione della Corte di appello che risposta ai rilievi in ordine alla dedotta inattendibilità della persona offesa, ha espressa argomentato, come sopra enunciato, in termini di attendibilità e riscontro; quanto al mot che, invece, ipotizza la dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni in quanto il p non sarebbe stato sentito con le garanzie previste dall’art. 210, comma 6, cod. proc. pen., osserva che nessuna connessione ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. risulta essere sta prospettata, né in sede di gravame, ove la questione non risulta dedotta, né nei motivi ricorso ove si accenna genericamente alla pendenza di altro procedimento; che, nondimeno, per giurisprudenza costante, sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa se quale testimone senza l’osservanza delle garanzie del testimone assistito, solo allorché pend nei suoi confronti procedimento per altro reato commesso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo ai danni dell’imputato (Sez. 5, n. 599 del 17/12/2008, dep. 2009, Rv. 242384);
rilevato che il secondo motivo dei ricorsi di COGNOME e COGNOME con cui si censura il riten tentativo ex art. 56 e 393 cod. pen. è generico in quanto non si confronta con la precis motivazione sul punto espressa dalla Corte che ha ritenuto la condotta idonea, con valutazione ex ante, a coartare la volontà del ricorrente ad effettuare il pagamento (pagg. 7 e 8);
rilevato che il terzo motivo con cui COGNOME e COGNOME censurano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata nella parte in cui è stata esclusa la scarsa offensività della condo in ragione della violenta manomissione concorsuale della incolumità fisica della persona offes rivelatore della particolare intensità del dolo;
ritenuto che analogo limite incontra il quarto motivo dedotto dal COGNOME in ordine a mancata applicazione della circostanza attenuante della provocazione, avendo la Corte territoriale messo in risalto come l’omesso pagamento della retribuzione violentemente rivendicata dai ricorrenti si fosse realizzato in un periodo di tempo decisamente preceden rispetto ai fatti contestati;
ritenuto che anche il quarto motivo della COGNOME risulta mera reiterazione di censur confutata dalla Corte territoriale che, quanto alla mancata concessione delle attenuan
generiche, ha valorizzato l’assenza di revisione critica rispetto alla vicenda, motivazione ch quanto non illogica, si sottrae al giudizio di legittimità;
ritenuto che il quinto motivo del COGNOME in ordine al trattamento sanzioNOMErio ris generico e manifestamente infondato avendo la Corte di appello dato conto del complessivo apprezzamento del fatto con rideterminazione della pena, anche alla luce della ritenuta ipotes tentata;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024