Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di condanna; è necessario articolare critiche precise e fondate su vizi di legittimità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda proprio questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché generico e meramente ripetitivo. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere quali sono i paletti da non superare per evitare una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto in abitazione, come previsto dall’art. 624-bis del codice penale. La sentenza, emessa in primo grado, era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello. La difesa dell’imputato, non rassegnandosi alla decisione, proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione con cui contestava l’affermazione di responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha messo un punto fermo sulla vicenda, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso. La Corte ha evidenziato che il motivo presentato era affetto da diversi vizi che ne hanno determinato l’inammissibilità.
In primo luogo, le doglianze sono state definite generiche e meramente reiterative. L’imputato, infatti, si era limitato a riproporre le stesse censure già presentate e respinte nel giudizio di appello, senza però confrontarsi criticamente con le specifiche argomentazioni utilizzate dalla Corte territoriale per confermare la condanna. Questo approccio è in contrasto con la funzione del ricorso per cassazione, che non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
In secondo luogo, il ricorso mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione delle fonti di prova. La difesa chiedeva alla Cassazione di riconsiderare gli elementi che avevano portato alla condanna, ma senza denunciare uno specifico ‘travisamento della prova’, ovvero un errore percettivo palese da parte del giudice di merito. La giurisprudenza consolidata, richiamata nell’ordinanza, vieta categoricamente che la Cassazione possa sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia macroscopicamente illogica o carente.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva basato la sua decisione su due elementi principali: il riconoscimento fotografico dell’imputato da parte della persona offesa e la disponibilità, da parte sua, del veicolo utilizzato per la fuga. Secondo la Cassazione, questo ‘apparato motivazionale’ era completo, logico e privo di vizi evidenti, rendendo quindi inattaccabile la sentenza impugnata.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per avere successo in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione impugnata. È indispensabile che il ricorso articoli motivi specifici, che attacchino la sentenza su precisi vizi di legittimità (violazione di legge o vizi della motivazione) e che si confrontino puntualmente con le ragioni esposte dal giudice d’appello. Tentare di trasformare il giudizio di legittimità in una nuova analisi del merito della causa è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori spese per il ricorrente. La specificità e il rigore tecnico sono, dunque, i pilastri fondamentali per un’efficace difesa davanti alla Suprema Corte.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, si limitano a ripetere le argomentazioni già presentate in appello senza un confronto critico con la sentenza impugnata, oppure quando mira a una nuova valutazione delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del processo?
No, non è possibile chiedere una semplice rivalutazione delle prove. La Corte di Cassazione non è un giudice del ‘fatto’, ma della ‘legittimità’. Un riesame è consentito solo in casi eccezionali, come quando si denuncia un ‘travisamento della prova’, ossia un palese errore del giudice nel percepire il contenuto di un elemento probatorio.
Quali elementi sono stati considerati sufficienti per confermare la condanna in questo caso?
La Corte di Appello ha ritenuto sufficienti per la condanna due elementi principali: il riconoscimento fotografico dell’imputato effettuato dalla persona offesa e la prova della disponibilità, da parte dell’imputato, del veicolo utilizzato dagli autori del furto per darsi alla fuga.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14218 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14218 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen. (fatto commesso in Faenza il 3 novembre 2016);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazione d responsabilità dell’imputato, è affidato a doglianze generiche, meramente reiterative delle stesse censure articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragion poste a sostegno della decisione sul punto e, comunque, non consentite in questa, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazion alternativa rilettura, al di fuori dell’allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopic evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794, come evincibile dal tenore dell’argomentazione ostesa alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territorial ha valorizzato a sostegno della dimostrazione della riconducibilità del fatto all’imputato, non s il riconoscimento effettuatone dalla persona offesa in sede di individuazione fotografica, m anche l’elemento della disponibilità del veicolo Lancia Lybra utilizzato dagli autori del furto darsi alla fuga);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente