Ricorso Inammissibile: La Cassazione sulla Genericità dei Motivi
Quando si impugna una sentenza, specialmente in Cassazione, la forma e la sostanza dei motivi sono fondamentali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità possa non solo essere respinto, ma comportare anche costi aggiuntivi per il proponente. Analizziamo l’ordinanza per comprendere i principi applicati e le conseguenze pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 385 del codice penale (evasione), in continuazione con altre violazioni (art. 81 c.p.).
L’oggetto del contendere, tuttavia, non era la colpevolezza in sé, ma la determinazione della pena. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello, sostenendo che la sanzione inflitta fosse ingiusta o comunque non adeguatamente giustificata.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito della questione sollevata. L’impugnazione è stata fermata a un livello preliminare perché ritenuta formalmente invalida.
Secondo la Corte, il motivo presentato era stato formulato in modo generico e, in ogni caso, era manifestamente infondato. Questa duplice valutazione ha determinato l’esito del giudizio, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Per comprendere appieno la decisione, è essenziale analizzare il ragionamento dei giudici supremi. La Corte ha basato la sua pronuncia su alcuni pilastri fondamentali del diritto processuale penale:
1. Genericità del Motivo: Il ricorso non può limitarsi a una critica generale della sentenza. Deve, invece, indicare in modo specifico e puntuale quali sono stati gli errori logico-giuridici commessi dal giudice precedente. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a contestare la pena senza articolare una censura specifica contro la motivazione della Corte d’Appello, rendendo il suo motivo vago e, quindi, inammissibile.
2. Corretto Esercizio del Potere Discrezionale: La Cassazione ha ribadito che la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non è sindacabile in sede di legittimità se esercitato correttamente. I giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse valutato in modo congruo la sanzione, senza commettere errori.
3. Pena Già al Minimo Edittale: Un punto cruciale della motivazione risiede nel fatto che la pena inflitta era già stata contenuta nel minimo previsto dalla legge. Questo risultato era stato ottenuto grazie alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Criticare una pena già minima, senza argomenti eccezionalmente forti, si è rivelata una strategia processuale inefficace e destinata al fallimento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: l’impugnazione di una sentenza penale, soprattutto per motivi legati alla pena, richiede un’argomentazione tecnica, specifica e giuridicamente fondata. La semplice insoddisfazione per l’entità della sanzione non è sufficiente a sostenere un ricorso in Cassazione. Quando, inoltre, la pena è già stata fissata al minimo legale grazie a delle attenuanti, le possibilità di successo si riducono drasticamente. La dichiarazione di inammissibilità non solo rende definitiva la condanna, ma aggrava la posizione del ricorrente con ulteriori oneri economici, trasformando un tentativo di difesa in un’ulteriore sanzione.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è formulato in modo generico e manifestamente infondato, cioè quando non presenta motivi specifici e concreti che critichino la decisione impugnata.
Cosa significa che il giudice di merito ha usato correttamente il suo ‘potere discrezionale’ nel determinare la pena?
Significa che il giudice ha valutato in modo adeguato tutti gli elementi del caso per stabilire una pena che ha ritenuto congrua, rimanendo all’interno dei limiti fissati dalla legge. In questo caso, la pena era già stata contenuta nel minimo edittale grazie alla concessione di attenuanti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15067 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15067 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MASSA DI SOMMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazi al reato di cui agli artt. 81, 385 cod. pen. e avente ad oggetto il vizio di motivazion sentenza impugnata in ordine alla determinazione della pena, è inammissibile in quanto formulato in modo generico e, comunque, manifestamente infondato;
Considerato, invero, che il giudice di merito, nel corretto esercizio del suo po discrezionale, ha ritenuto congrua la misura della pena inflitta dal giudice di primo grado, pe contenuta nel minimo edittale per effetto della concessione delle circostanze attenua generiche, e che il ricorso censura tale motivazione con motivo privo di specificità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024.