Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30231 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30231 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BERBENNO DI VALTELLINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 27 marzo 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il delit di cui agli artt. 224 e 217, comma 2, L.F. (fatto commesso in Milano il 10 ottobre 2016);
– che l’impugnativa, sottoscritta dal difensore, consta di quattro motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, che denuncia l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «L’inammissibilità de ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266), tra cui la prescrizione del reato, che, nel caso si specie, avuto riguardo al termi massimo di anni sette e mesi sei, è maturata il 10 aprile 2024, quindi dopo la pronuncia della sentenza di appello (il 27 marzo 2024);
– che il secondo motivo, che eccepisce la nullità del decreto che dispone il giudizio pe genericità e indeterminatezza del capo di imputazione, è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità « In tema di citazione a giudizio, il fatto deve rit enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descrit in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa parte dell’imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d’imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale» (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, Rv. 286023) e che «In tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all’imputato di difend (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Rv. 279090), come nel caso di specie, in cui nell’imputazione era chiaro il riferimento all’inottemperanza all’obbligo di regolare tenuta «dei libri e delle scritture contabili prescritte dalla legge», come meglio lumeggiate negli atti processua conosciuti dall’imputato (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata);
– che il terzo motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 1 bis cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza» (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096) e che «In tema di “particolare tenuità del fatto”, la motivazione può risultare anche implicitamen dall’argomentazione con la quale il giudice d’appello, per valutare la congruità del trattamen sanzioNOMErio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggett del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420), come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale si soffermata sulla circostanza che l’imputato era stato già stato condanNOME per reati della stess indole, tanto dando conto dell’abitualità quale condizione ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità invocata: segnatamente, per fatti di bancarotta, anche più gravi, e per altri r tributari e di truffa (vedasi pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata);
– che il quarto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 37, 133 cod. pen. e 217, comma 3, L.F. e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della durata delle pene accessor fallimentari applicate, è generico e manifestamente infondato, posto che il giudice di merito, co
l’argomentazione rassegnata al riguardo, ha dimostrato di essersi attenuto al principio di dirit enunciato dalle Sezioni Unite Surace (Sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286), nonché alle successive enunciazioni direttive in materia, laddove ha valorizzato la peculiare capacità delinquere dell’imputato, resa evidente dal suo passato di bancarottiere, che rendeva indispensabile impedire che, per un congruo e non breve periodo di tempo, egli potesse nuovamente reiterare condotte delittuose in ambito commerciale (vedasi pag. 8 della sentenza impugnata);
ritenuto, per -tanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024