Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Rientra nel Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio davanti alla Corte di Cassazione e quali sono i limiti di un ricorso. Spesso si crede che la Cassazione sia un terzo grado di giudizio dove tutto può essere ridiscusso, ma non è così. Questo caso, relativo a una condanna per resistenza, ci aiuta a capire la differenza fondamentale tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, e le conseguenze di un ricorso inammissibile.
I Fatti del Processo: La Condanna in Appello
Due persone vengono condannate dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di resistenza. Non accettando la decisione, decidono di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il loro obiettivo è ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, contestando la ricostruzione dei fatti e le valutazioni probatorie effettuate dai giudici di merito.
Il Ricorso Inammissibile e i Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione, tuttavia, non accoglie le richieste dei ricorrenti. Anzi, dichiara il loro ricorso inammissibile. Perché? La ragione è di natura squisitamente processuale. I ricorsi presentati sollevavano censure che non sono consentite nel giudizio di legittimità.
I ricorrenti, in sostanza, chiedevano alla Cassazione di fare ciò che spetta esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello): ricostruire e valutare i fatti, nonché apprezzare il materiale probatorio. La Corte Suprema, invece, ha il solo compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza poter entrare nel merito delle prove.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto che la sentenza della Corte d’Appello di Roma avesse fornito una motivazione congrua, adeguata e priva di vizi logici. La decisione era basata su corretti criteri di inferenza e su un ragionamento fondato su massime di esperienza condivisibili. La Corte ha inoltre sottolineato come la Corte d’Appello avesse adeguatamente giustificato sia l’accertamento del reato di resistenza sia il concorso di entrambi gli imputati, evidenziando una serie di elementi di fatto a sostegno della sua decisione.
Anche la richiesta di applicare la causa di non punibilità per reazione ad atti arbitrari (art. 393-bis c.p.) è stata respinta, in quanto basata su un errore di diritto, che non può giustificare una reazione violenta. Infine, le doglianze sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono state giudicate troppo generiche e non specifiche.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con una decisione netta: i ricorsi sono dichiarati inammissibili. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, questa declaratoria comporta due conseguenze automatiche per i ricorrenti. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000,00 euro, in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità (violazioni di legge o vizi di motivazione) e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati nei precedenti gradi di giudizio.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché le censure proposte riguardavano la ricostruzione e la valutazione dei fatti e delle prove, questioni che sono di competenza esclusiva del giudice di merito e non possono essere riesaminate nel giudizio di legittimità.
Cosa significa che la Corte di Cassazione svolge un “giudizio di legittimità”?
Significa che il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e senza contraddizioni.
Quali sono le conseguenze pratiche di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24427 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24427 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MONTELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i ricorsi introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
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ritenuto che contrariamente a quanto si assume nei ricorso, la Corte di appello di Roma ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento del reato di resistenza ed al concorso di entrambi gli imputati nel reato, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con ampia e diffusa disamina, che danno conto anche della manifesta infondatezza dell’invocata applicazione dell’art. 393-bis c.p. nella forma putativa quando si tratti di un errore di diritto (Sez. 6, n. 4457 del 16/10/2018 – dep. 2019, Dimola, Rv. 274983; Sez. 6, n. 25314 del 20/05/2021, Rv. 281687);
ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul diniego delle circostanze generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito;
rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 giugno 2024
Il Consigljere estensore
Il Pre idente