Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si decide di impugnare una sentenza, la specificità e la chiarezza dei motivi sono fondamentali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’Ordinanza n. 15255/2024, ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di censure generiche e non argomentate. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso, specialmente quando si contesta la misura della pena.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna da parte della Corte d’Appello di Napoli, ha presentato ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la presunta carenza di motivazione in ordine alla ‘dosimetria della pena’, ovvero il calcolo e la determinazione della sanzione inflitta. In sostanza, il ricorrente lamentava che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente giustificato la pena comminata.
Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile con una motivazione netta e precisa. Il motivo principale del rigetto risiede nella natura stessa delle censure mosse dal ricorrente. La Corte ha evidenziato come le critiche fossero ‘del tutto generiche’.
Perché un ricorso sia ammissibile, non è sufficiente lamentare genericamente una carenza di motivazione. È necessario, invece, che l’appellante enunci e argomenti esplicitamente i rilievi critici, indicando con precisione quali ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata siano errate e perché. In mancanza di questa specificità, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, rendendo impossibile per la Corte entrare nel merito della questione.
La Questione della Motivazione sulla Pena
Oltre al vizio procedurale della genericità, la Cassazione ha aggiunto un’ulteriore considerazione. Ha specificato che, in ogni caso, la doglianza sarebbe stata comunque ‘indeducibile’. Questo perché la decisione della Corte d’Appello sul trattamento sanzionatorio era sorretta da una ‘sufficiente e non illogica motivazione’.
In particolare, la Corte territoriale aveva congruamente motivato le ragioni per cui aveva ritenuto equivalenti le attenuanti invocate dalla difesa rispetto alle aggravanti contestate. Questa valutazione rientra nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito e, se supportata da una motivazione logica e coerente, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su due pilastri. Il primo è di natura procedurale: un ricorso deve essere specifico e non può limitarsi a critiche generiche. Il secondo è di natura sostanziale: la valutazione della dosimetria della pena, se adeguatamente motivata e priva di vizi logici, è di competenza esclusiva dei giudici di merito. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella della corte inferiore, ma solo verificare la correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito. Dichiarare un ricorso inammissibile in questi casi serve a preservare la funzione della Cassazione come giudice di legittimità, non di merito.
Le conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: le impugnazioni, e in particolare il ricorso per Cassazione, richiedono un rigore tecnico e argomentativo elevato. L’esito di un ricorso inammissibile non solo conferma la decisione impugnata, ma comporta anche ulteriori oneri economici per chi lo ha proposto senza fondati e specifici motivi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte erano del tutto generiche e non enunciavano né argomentavano specifici rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata.
Cosa contestava principalmente il ricorrente?
Il ricorrente contestava l’unico motivo della carenza motivazionale in ordine alla dosimetria della pena inflitta, ovvero il modo in cui era stata determinata la sanzione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15255 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15255 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale in ordine alla dosimetria della pena inflitta, non è consentito in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto po fondamento della decisione impugnata;
che, comunque, tale doglianza risulta indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato sulle ragioni della ritenuta equivalenza delle attenuanti invocate rispetto alle contestate aggravanti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
GLYPH Il presidente
Il consigliere estensore