Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale di difesa. Tuttavia, la sua efficacia dipende dal rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda come la genericità dei motivi possa trasformare un tentativo di riforma di una sentenza in un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la specificità è la chiave di volta di ogni impugnazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, tra le altre cose, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, un fattore che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena inflitta. Il caso è quindi giunto all’esame della Suprema Corte di Cassazione per una valutazione sulla legittimità della decisione di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una decisione netta, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte non è entrata nel merito della questione delle attenuanti, fermandosi a una valutazione preliminare sulla validità stessa del ricorso.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Ritenuto Inammissibile?
Il fulcro della decisione risiede nel concetto di “genericità dei motivi”. La Corte ha osservato che il ricorso era privo di una “effettiva censura”. In altre parole, le argomentazioni dell’imputato non criticavano in modo specifico e puntuale le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
La Corte Suprema ha evidenziato un punto cruciale: i giudici di secondo grado avevano, in realtà, già riconosciuto le attenuanti generiche, ma le avevano considerate “equivalenti” alla recidiva contestata. Questo significa che, nel bilanciamento tra elementi a favore e a sfavore dell’imputato, le attenuanti non avevano prodotto l’effetto di una diminuzione di pena. Il ricorso, ignorando completamente questa motivazione, si è limitato a lamentare una mancata concessione che, di fatto, non c’era stata, cadendo così nel vizio di “aspecificità”.
Citando un proprio precedente consolidato (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007), la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un atto di impugnazione non può limitarsi a riproporre le stesse tesi già respinte, ma deve instaurare un dialogo critico con la decisione impugnata, evidenziandone gli errori logici o giuridici. La mancanza di questa correlazione tra le ragioni della sentenza e i motivi del ricorso rende quest’ultimo un atto sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica. La redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi meticolosa e approfondita della sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è indispensabile individuare le specifiche carenze motivazionali o le violazioni di legge e articolarle in censure chiare e pertinenti. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere una revisione della condanna, ma comporta anche significative conseguenze economiche per l’assistito, che si vedrà addebitare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria. La specificità, dunque, non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa nella sua fase di gravame.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi sono stati ritenuti generici e aspecifici. Non conteneva una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già riconosciuto le attenuanti generiche ma le aveva bilanciate come equivalenti alla recidiva.
Cosa si intende per ‘motivi generici’ in un ricorso?
Per ‘motivi generici’ si intendono quelle argomentazioni che non si confrontano direttamente con le ragioni della decisione impugnata. Un ricorso è generico quando non indica una correlazione tra le motivazioni della sentenza e le censure mosse, limitandosi a riproporre tesi già esaminate senza criticare specificamente il percorso logico-giuridico del giudice.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15189 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15189 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta generico in quanto privo di effett censura (le circostanze generiche sono state riconosciute equivalenti alla contestata recidiva che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchita Rv. 236945);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024.