Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni nel processo penale. Quando un ricorso si limita a ripetere argomenti già sconfitti nei gradi precedenti senza apportare nuove e specifiche critiche, il suo destino è segnato: sarà dichiarato ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
I fatti del caso e le decisioni precedenti
Due soggetti venivano condannati nei gradi di merito per un episodio criminoso qualificato come rapina impropria. Secondo la ricostruzione, dopo essersi impossessati illecitamente di un bene, avevano rivolto minacce alla persona offesa al fine di mantenere il possesso di quanto sottratto e garantirsi la fuga. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 20 aprile 2023, confermava la loro responsabilità penale. Contro tale decisione, entrambi gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi.
L’analisi dei motivi di ricorso
I ricorrenti basavano la loro difesa su tre principali doglianze:
1. Primo motivo (comune a entrambi): Si lamentava una violazione di legge e una manifesta illogicità della motivazione riguardo all’affermazione di responsabilità. Si contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.
2. Secondo motivo (distinto per ciascun imputato): Un ricorrente contestava la configurabilità del tentativo di rapina impropria, mentre l’altro negava la sua piena partecipazione (concorso) nell’azione criminosa, materialmente posta in essere dal coimputato.
3. Terzo motivo (comune a entrambi): Si criticava la mancata applicazione dell’attenuante comune legata al risarcimento del danno, avendo gli imputati offerto una somma di denaro alla parte lesa.
Il ricorso inammissibile per genericità e reiterazione
La Corte di Cassazione, nell’esaminare i ricorsi, ha rilevato una carenza fondamentale in tutte le argomentazioni proposte. I giudici hanno constatato che i motivi non introducevano elementi di critica nuovi e specifici contro la sentenza d’appello. Al contrario, si risolvevano in una ‘pedissequa reiterazione’ di questioni già ampiamente discusse e logicamente superate dalla Corte di merito. Un ricorso inammissibile è proprio quello che non riesce a instaurare un vero contraddittorio con la decisione impugnata, ma si limita a riproporre le stesse tesi, dimostrando di non aver colto o di non voler affrontare la ratio decidendi del giudice precedente.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per diverse ragioni convergenti. Innanzitutto, il primo motivo è stato considerato non specifico ma solo apparente, poiché ometteva di assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata. Per quanto riguarda la configurabilità della rapina impropria, la Corte ha ribadito che la minaccia, seppur successiva alla sottrazione del bene, era chiaramente finalizzata a consolidarne il possesso e assicurarsi l’impunità, integrando pienamente la fattispecie delittuosa contestata. Anche il motivo sul concorso di persone nel reato è stato giudicato reiterativo e manifestamente infondato, poiché la Corte d’Appello aveva già adeguatamente motivato, con richiami alla giurisprudenza di legittimità, la piena partecipazione di entrambi gli imputati all’azione criminosa. Infine, la richiesta di applicazione dell’attenuante è stata respinta per genericità e infondatezza, data l’inadeguatezza della somma offerta rispetto alla gravità del fatto.
Conclusioni
La decisione della Cassazione è un monito per la pratica forense: un ricorso, per essere ammissibile, deve confrontarsi criticamente e specificamente con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti non costituisce un valido motivo di ricorso e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questo principio garantisce l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte di Cassazione venga investita di questioni che non attengono al suo ruolo di giudice della legittimità.
Per quale motivo principale i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché si limitavano a reiterare pedissequamente doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, risultando così non specifici ma soltanto apparenti e omettendo di svolgere una reale critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Come ha qualificato la Corte la minaccia esercitata dopo la sottrazione del bene?
La Corte ha confermato che la minaccia, sebbene esercitata dopo che il bene era già stato sottratto alla vittima, era funzionale a garantirsi la detenzione dello stesso e l’impunità, configurando così il reato di rapina impropria e non un semplice furto.
Perché non è stata concessa l’attenuante per l’offerta di una somma di denaro?
L’attenuante comune non è stata applicata perché l’istanza è stata ritenuta generica e manifestamente infondata, in quanto la somma offerta è stata giudicata inadeguata rispetto alla gravità complessiva della condotta criminosa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15227 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15227 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CREMONA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CASALMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
letta la memoria difensiva depositata dal difensore di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
In particolare, il giudice di merito ha dato atto che la minaccia fu esercitata nei confronti della pRAGIONE_SOCIALEo. RAGIONE_SOCIALE, quando il bene era stato già sottratto ed era funzionale a garantirsi la detenzione dello stesso, oltre all’impunità ( cfr.pag. 5 della sentenza impugnata);
considerato che anche il secondo motivo dei ricorso COGNOME, circa la configurabilità del tentativo di rapina impropria, reitera doglianze già esaminate dal giudice di appello, congruamente superate con motivazione logica e giuridicamente ineccepibile ( cfr. pag. 5 della sentenza impugnata in cui si dà atto che entrambi gli imputati si impossessarono illecitamente dfi bene e ricorsero a minacce per assicurarsi la detenzione dello stesso );
ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso di COGNOME NOME con cui si deducono vizi di violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità del concorso pieno dell’imputato nell’azione criminosa posta in essere materialmente dal solo COGNOME, è inammissibile perché reiterativo di doglianza già proposta innanzi al giudice di appello ed ivi superata con pertinenti richiami alla giurisprudenza di legittimità, oltre che manifestamente infondato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);
considerato che il terzo motivo di ricorso comune agli imputati , con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 6 c.p., è generico e manifestamente infondato avuto riguardo alla inadeguatezza della somma offerta rispetto alla gravità della condotta criminosa (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata );
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigliere estensore
Il presidente