Ricorso Inammissibile: Quando la Critica alla Sentenza è Essenziale
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di guida in stato di ebbrezza, offrendo importanti chiarimenti sui requisiti formali di un’impugnazione. L’ordinanza in esame sottolinea come un ricorso inammissibile sia la conseguenza diretta di una difesa che non affronta specificamente le motivazioni del giudice precedente. Questo principio, valido per ogni grado di giudizio, assume un’importanza cruciale nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: La Condanna per Guida in Stato di Ebbrezza
Il caso ha origine dalla condanna di un automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato ai sensi dell’art. 186, comma 2 lett. c) e 2-sexies del Codice della Strada. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale di Termini Imerese, era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, contestando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
L’Importanza della Critica Specifica nei Motivi di Ricorso
Il ricorrente ha presentato i suoi motivi di doglianza alla Suprema Corte. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno subito rilevato una carenza fondamentale nell’atto di impugnazione. I motivi addotti, infatti, non erano supportati da una necessaria analisi critica delle argomentazioni che la Corte d’Appello aveva già esposto a fondamento della sua decisione di conferma. In altre parole, il ricorso si limitava a riproporre le stesse richieste, senza spiegare perché il ragionamento del giudice precedente fosse errato.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su un principio consolidato in giurisprudenza. Un atto di impugnazione, per superare il vaglio di ammissibilità, non può essere una mera ripetizione di istanze già respinte, ma deve contenere una critica puntuale e specifica della decisione che si intende contestare. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ampiamente motivato la sua decisione, sottolineando due aspetti cruciali: le ‘gravi modalità del fatto’ e la totale ‘assenza di resipiscenza’ (mancanza di pentimento) da parte dell’imputato. Questi elementi, secondo i giudici di merito, giustificavano sia la condanna sia il diniego delle attenuanti richieste. Il ricorso presentato non ha saputo scalfire la logicità e la coerenza di tali argomentazioni, risultando quindi privo della specificità richiesta dalla legge.
Le Conclusioni della Corte e le Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna è divenuta definitiva. In secondo luogo, conformemente alla prassi, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: non basta dissentire, è necessario argomentare in modo specifico e pertinente, confrontandosi criticamente con le ragioni esposte dal giudice che ha già deciso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non conteneva una necessaria analisi critica delle argomentazioni su cui si basava la sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni già valutate senza una specifica contestazione del ragionamento del giudice precedente.
Quali ragioni aveva addotto la Corte d’Appello per confermare la condanna?
La Corte d’Appello aveva confermato la condanna evidenziando le gravi modalità con cui era stato commesso il fatto e la totale assenza di resipiscenza, ovvero di pentimento, da parte dell’imputato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13879 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13879 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa in data 28/04/2022 dal Tribunale di Termini Imerese, che lo ha condannato per il reato di cui all’art.186, comma 2 lett. c) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Ficarazzi il 6 settembre 2018;
ritenuto che i motivi di ricorso (diniego applicazione 131 bis cod. pen. e art.62 bis cod. pen.), non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
ritenuto che il giudice di merito alle pagg.6-7 ha ampiamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione sui punti censurati, indicando le gravi modalità del fatto e l’assenza di resipiscenza, e che per i motivi indicati la censura non supera il vaglio di ammissibilità;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il sigl . re estensore
Il Preid.entt