Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione, per essere valida, deve essere specifica e non limitarsi a critiche generiche. L’ordinanza in esame dichiara un ricorso inammissibile, offrendo un chiaro monito sull’importanza di redigere atti difensivi dettagliati e puntuali. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la presunta mancanza di motivazione della sentenza impugnata.
L’Impugnazione e la Genericità del Motivo
Il cuore della questione risiede nella natura del motivo di ricorso presentato. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente spiegato le ragioni della sua decisione. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, questa doglianza è stata formulata in modo eccessivamente vago. Il ricorso si limitava, infatti, a mere “enunciazioni apodittiche”, ovvero affermazioni generiche e non supportate da argomenti specifici, senza indicare quali elementi di prova o quali passaggi logici fossero stati trascurati o mal interpretati dai giudici del merito.
La Decisione della Corte: il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il motivo, non ha avuto dubbi nel dichiarare il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: non è sufficiente lamentare un vizio di motivazione in astratto. È necessario, invece, che il ricorrente indichi con precisione gli elementi fattuali o giuridici che il giudice precedente avrebbe omesso di considerare e che, se valutati, avrebbero potuto condurre a una pronuncia più favorevole.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni dell’ordinanza, i giudici di legittimità hanno sottolineato come il motivo di ricorso fosse “totalmente generico”. Il ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto per sostenere la propria tesi. Mancava l’indicazione di quali prove fossero state ignorate, di quali testimonianze fossero state travisate o di quali argomentazioni difensive non avessero ricevuto adeguata risposta. In assenza di tali specificazioni, il controllo della Corte di Cassazione diventa impossibile, poiché il suo ruolo non è quello di riesaminare l’intero processo, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità della decisione impugnata sulla base di critiche puntuali. L’appello si è trasformato in una mera dichiarazione di dissenso, priva della sostanza tecnica necessaria per attivare un giudizio di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rappresenta un’importante lezione pratica. Un ricorso, specialmente in Cassazione, deve essere un atto tecnico di alta precisione. La genericità non è solo un difetto stilistico, ma un vizio procedurale che porta a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro in favore della Cassa delle ammende). Per gli avvocati, ciò significa che ogni critica alla sentenza impugnata deve essere circostanziata, specifica e argomentata, dimostrando come e perché la decisione del giudice inferiore sia errata. Per i cittadini, sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti capaci di tradurre le doglianze in motivi di ricorso tecnicamente validi.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla mancanza di motivazione, è stato giudicato “totalmente generico”, in quanto si limitava a mere enunciazioni apodittiche senza indicare elementi specifici che avrebbero potuto portare a una decisione differente.
Cosa si intende per motivo di ricorso “generico” in questo contesto?
Un motivo di ricorso è “generico” quando non indica con precisione gli elementi, pretermessi dal giudice del merito, che sarebbero stati utili per ottenere una pronuncia favorevole all’imputato. Si tratta di una critica astratta che non si confronta specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32434 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32434 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
R.G.N. 12465/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto la mancanza della motivazione, è totalmente generico, là dove si limita a mere enunciazioni apodittiche senza indicare gli elementi, pretermessi dal giudice del merito, utili al fine di addivenire a una differente pronuncia favorevol all’imputato.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il
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