Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14156 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14156 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza in data 18 aprile 2023, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 222, 223, comma 2, n. 2 e 219, comma 1, L. Fall., riducendo anni cinque la durata RAGIONE_SOCIALE pene accessorie ex art. 216 L. Fall. (fatto commesso in Macerata il 12 ottobre 2016);
considerato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
considerato che il primo motivo, volto a contestare il vizio di legge in relazione agli ar 222, 223, comma 2, n. 2 e 219, comma 1, L. Fall. e il vizio di motivazione in relazione alla contestata responsabilità penale dell’imputato, è generico, in quanto privo di specifico confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata (vedasi pagg. 3 – 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale – dopo avere descritto il meccanismo di frode fiscale attuato ricorrente, incentrato sulla fatturazione per operazioni inesistenti, frodando VIVA comunitaria, metteva in luce la prevedibilità che le operazioni fraudolente avrebbero causato il dissesto della Società: era ben chiaro all’agente l’utilizzo strumentale della Società e la sua destinazione fallire, ove le violazioni fiscali fossero emerse, non avendo patrimonio sociale attivo sacrificare; d’altro canto, la Corte ha sottolineato anche la circostanza c:he verosimilmente la società operasse solo cartolarmente);
considerato che il secondo motivo, volto a contestare il vizio di legge in relazione all’ar 219, comma 1, L. Fall. e il vizio di motivazione in relazione all’applicazione dell’aggravante di c all’art. 219, comma 1, L. Fall., è generico, in quanto privo di specifico confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata (vedasi pagg. 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale evidenziava come la condotta dell’imputato avesse arrecato ai creditori della Società un danno patrimoniale di rilevante gravità (come richiesto dall’art. 219, comma 1, L. Fall.);
considerato che il terzo motivo, con il quale ci si duole del diniego RAGIONE_SOCIALE circostanz attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva rovità i rilievi artic con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte de giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedas pagg. 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale affermava come non vi fossero ragioni per mitigare il trattamento sanzioNOMErio mediante la concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche avuto riguardo sia alla concreta gravità del fatto, che ha prodotto un
ingente danno patrimoniale al ceto creditorio, sia alla personalità del reo, posto che le modalit RAGIONE_SOCIALE operazioni dolose, caratterizzate da peculiare ingegnosità e spregiudicatezza, denotano una capacità a delinquere di non indifferente allarme sociale);
– ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore