Ricorso Inammissibile: la Prescrizione Non Salva l’Imputato
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 24464 del 2024, affronta un tema cruciale della procedura penale: gli effetti di un ricorso inammissibile sulla possibilità di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha stabilito che se l’impugnazione è geneticamente viziata, non si può dichiarare la prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello. Questa decisione ribadisce la rigidità dei requisiti di ammissibilità dei ricorsi e le conseguenze negative per chi li presenta senza fondamento.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 27 ottobre 2023. L’unico motivo di ricorso sollevato dalla difesa riguardava la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. In particolare, si sosteneva che il termine massimo di prescrizione sarebbe scaduto il 21 novembre 2023, ovvero in un momento successivo alla sentenza di secondo grado ma precedente alla discussione del ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici hanno chiarito che la questione della prescrizione, così come posta dal ricorrente, era del tutto irrilevante ai fini della decisione. La Corte ha stabilito un principio netto: un ricorso inammissibile impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione. Di conseguenza, il giudice di legittimità non ha il potere di prendere in considerazione cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso ha quindi precluso ogni valutazione nel merito, compresa quella sulla prescrizione.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il punto centrale è la cosiddetta “genetica inammissibilità” del ricorso. Quando un’impugnazione è priva dei requisiti essenziali previsti dalla legge, essa è considerata come se non fosse mai stata validamente proposta. Questo vizio originario impedisce al ricorso di produrre qualsiasi effetto, incluso quello di mantenere “vivo” il processo per consentire la maturazione di cause estintive. In altre parole, la sentenza di appello diventa definitiva nel momento in cui viene accertata l’inammissibilità del ricorso, e tutti gli eventi successivi a tale sentenza, come la scadenza del termine di prescrizione, diventano irrilevanti. Sulla base di questa inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, evidenzia i gravi rischi connessi alla presentazione di un ricorso palesemente infondato o viziato. Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato favorevole, ma cristallizza la condanna e comporta sanzioni economiche aggiuntive per il ricorrente. In secondo luogo, ribadisce che la prescrizione non può essere utilizzata come un’ancora di salvezza “a tempo”, sperando che i tempi della giustizia consentano di raggiungere il termine di estinzione. Se l’impugnazione è viziata all’origine, il “cronometro” della prescrizione si ferma, per così dire, alla data della sentenza precedente. Pertanto, è fondamentale che ogni impugnazione sia basata su motivi solidi e giuridicamente pertinenti per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative conseguenze pregiudizievoli.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché l’unico motivo, relativo alla prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, è stato considerato irrilevante a causa della natura stessa dell’inammissibilità, che impedisce la formazione di un valido rapporto processuale.
La Corte di Cassazione può dichiarare la prescrizione del reato se questa matura dopo la sentenza d’appello?
No, secondo questa ordinanza, se il ricorso è geneticamente inammissibile, la Corte non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. L’inammissibilità preclude tale declaratoria.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24464 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24464 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente in merito alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato essendo evidentemente irrilevante la prescrizione decorsa (scadenza termine massimo alla data del 21 novembre 2023) dopo la pronuncia della sentenza di appello (27/10/2023) considerato che la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo il costituirsi di un valido rapporto processuale impugnatorio, preclude la declaratoria della prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 7 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pres ente