Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce la necessità di motivi specifici
Con l’ordinanza n. 14803 del 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso che evidenzia un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione. La decisione sottolinea come un ricorso inammissibile sia la conseguenza diretta di doglianze generiche e non adeguatamente argomentate. Questo principio serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Suprema Corte venga investita di questioni che non presentano concrete censure giuridiche alla decisione impugnata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, già condannato nei gradi di merito, si rivolgeva alla Corte di Cassazione sollevando due principali motivi di doglianza. Il primo riguardava la presunta mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che prevede l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. Il secondo, invece, mirava a ottenere una riconsiderazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. La decisione si fonda sulla genericità e sulla natura delle censure mosse dal ricorrente, che non rispettavano i requisiti richiesti per un valido esame in sede di legittimità.
Il Primo Motivo: Genericità sulla Mancata Applicazione dell’Art. 129 c.p.p.
Secondo i giudici, il primo motivo era stato formulato in modo del tutto generico. Il ricorrente si era limitato a lamentare la mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p. senza però fornire alcuna argomentazione specifica. Non era stato chiarito in che modo e per quali ragioni la Corte d’Appello avrebbe dovuto prosciogliere l’imputato sulla base di tale norma. Un’affermazione vaga, priva di un’analisi concreta del provvedimento impugnato, non può costituire un valido motivo di ricorso.
Il Secondo Motivo: una Richiesta di Rivalutazione del Merito
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La richiesta di una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio è stata interpretata come un tentativo di sollecitare un nuovo giudizio di merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione. Quest’ultima, infatti, ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. La Suprema Corte ha evidenziato che la decisione della Corte d’Appello era ben motivata, avendo considerato i numerosi precedenti penali dell’imputato. Tali precedenti avevano giustificato sia l’applicazione della recidiva, sia il giudizio di mera equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti, impedendo così una riduzione della pena.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel principio secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, dirette e argomentate contro la decisione impugnata. Limitarsi a manifestare un generico dissenso o a riproporre questioni di merito già valutate non è sufficiente. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado’ di giudizio, ma di un organo di controllo sulla legittimità delle decisioni. L’inammissibilità del ricorso, in questo contesto, funge da filtro per garantire che solo le questioni giuridicamente rilevanti giungano all’esame della Corte Suprema. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è la conseguenza prevista dalla legge per chi propone un’impugnazione temeraria o manifestamente infondata, sanzionando l’abuso dello strumento processuale.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
Questa ordinanza offre un importante monito per la prassi legale: la redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore e precisione. Ogni motivo di impugnazione deve essere supportato da argomentazioni giuridiche puntuali che identifichino chiaramente l’errore commesso dal giudice precedente. In assenza di tale specificità, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, senza che le ragioni dell’imputato vengano neppure esaminate nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano formulati in modo generico, senza contenere argomentazioni specifiche e critiche puntuali contro la sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una rivalutazione del merito.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo si limita a enunciare un dissenso rispetto alla decisione del giudice senza indicare in modo preciso e argomentato quale norma sarebbe stata violata o quale errore logico sarebbe stato commesso nella motivazione della sentenza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa dei profili di colpa nel proporre un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14803 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14803 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo è genericamente formulato, limitandosi a prospettare senza specifica argomentazione la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il secondo motivo, altrettanto generico, risulta comunque precluso, in quanto volto a sollecitare una diversa valutazione di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, che la Corte ha determinato anche alla luce del quadro personologico, connotato da plurimi precedenti, che hanno giustificato l’applicazione della recidiva e la formulazione di un giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche, essendo preclusa una più favorevole comparazione ai sensi dell’art. 69, comma quarto, cod. pen.;
Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pridnte