Ricorso inammissibile per genericità dei motivi: la Cassazione ribadisce i requisiti dell’impugnazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione, per essere valida, deve contenere una critica argomentata e specifica del provvedimento che si contesta. Un ricorso inammissibile, basato su motivi generici, non solo non verrà esaminato nel merito, ma comporterà anche la condanna del ricorrente a sanzioni economiche. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I fatti del caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte d’Appello per il reato di falsa testimonianza. Ritenendo ingiusta la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’errata affermazione della sua responsabilità, la mancata applicazione di una causa di non punibilità (esimente) e la violazione di altre norme del codice penale.
Il ricorso inammissibile e le ragioni della Corte
La Suprema Corte ha tuttavia rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede nel merito delle accuse, ma nella modalità con cui l’appello è stato formulato. I giudici hanno evidenziato come i motivi presentati fossero ‘del tutto generici’. In altre parole, l’appellante si è limitato a contestare la condanna senza però confrontarsi in modo puntuale e specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
La funzione tipica dell’impugnazione, come ricordato dalla Cassazione, è quella di una critica argomentata. L’atto di ricorso deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta di riforma della decisione. È necessario un ‘confronto puntuale’ con il provvedimento impugnato, evidenziando le ragioni del dissenso. In assenza di questa specificità, il ricorso perde la sua funzione e diventa, appunto, inammissibile.
Le motivazioni
Nelle motivazioni, la Corte ha sottolineato che il contenuto essenziale di un atto di impugnazione è ‘innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale’ con le argomentazioni del provvedimento contestato. Il ricorrente, nel caso di specie, aveva censurato la propria condanna per falsa testimonianza, ma i suoi motivi erano stati giudicati privi della necessaria specificità. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso; è indispensabile indicare con precisione dove e perché la decisione del giudice precedente sarebbe errata, sia in punto di fatto che di diritto.
I giudici di legittimità hanno inoltre osservato che la Corte territoriale aveva, in ogni caso, adeguatamente motivato la sua decisione sia riguardo all’affermazione di responsabilità dell’imputato sia riguardo alla non applicabilità dell’esimente invocata. Di conseguenza, il ricorso non solo era generico, ma tentava di contestare una decisione che appariva già ben fondata e argomentata.
Le conclusioni
La pronuncia in esame rappresenta un importante monito sulla necessità di redigere gli atti di impugnazione con la massima diligenza e precisione. Un ricorso inammissibile non solo priva l’interessato della possibilità di vedere riesaminata la propria posizione, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La Corte ha infatti condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce che il diritto di impugnazione deve essere esercitato in modo tecnico e responsabile, attraverso argomentazioni specifiche e pertinenti, pena la sua inefficacia.
Qual è la ragione principale per cui la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano del tutto generici, non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza d’appello e non indicavano in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto poste a base della richiesta.
Quale deve essere il contenuto essenziale di un atto di impugnazione secondo la Corte?
Secondo la Corte, il contenuto essenziale di un’impugnazione è il confronto puntuale e argomentato con il provvedimento che si contesta. L’atto deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano il dissenso, realizzando una critica mirata alla decisione impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23967 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
premesso che si è esattamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584 – 01) che “la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta”;
considerato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato l’affermazione della responsabilità per il delitto di falsa testimonianza, oltre alla mancata applicazione dell’art. 384 cod. pen. e alla violazione degli artt. 530 e 533 cod. pen., sono del tutto generici, non confrontandosi con le argomentazioni della pronuncia d’appello e non indicando specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle stesse;
rilevato che, ad ogni modo, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato quanto all’affermazione della responsabilità del ricorrente e alla mancata applicazione dell’esimente invocata (si veda pagina 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/4/2024