Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti e le conseguenze di un ricorso per cassazione, specialmente quando si tratta di reati di competenza del Giudice di Pace. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta conseguenze significative, tra cui l’impossibilità di far valere la prescrizione del reato maturata successivamente. Analizziamo la decisione della Suprema Corte per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dalla condanna di un imputato per il reato di minaccia, commesso nel marzo 2016. La sentenza di condanna, emessa in primo grado, veniva confermata dal Tribunale in funzione di giudice d’appello. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a diversi motivi per cercare di annullare la condanna.
I Motivi del Ricorso
La difesa dell’imputato ha articolato il ricorso su quattro punti principali:
1. Primo e secondo motivo: Venivano denunciate presunte violazioni di legge che, tuttavia, secondo la Corte, mascheravano questioni di fatto e vizi di motivazione.
2. Terzo motivo: Si invocava l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto.
3. Quarto motivo: Si eccepiva l’avvenuto decorso del termine di prescrizione del reato.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è concentrata esclusivamente sulla validità dei motivi di impugnazione presentati. Ogni motivo è stato rigettato sulla base di solidi principi procedurali.
Le motivazioni
La Corte ha fornito una spiegazione dettagliata per ciascun punto, chiarendo aspetti fondamentali del processo penale.
Limiti del Ricorso per Reati del Giudice di Pace
I primi due motivi sono stati respinti perché, nei procedimenti per reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso in Cassazione è consentito solo per ‘violazione di legge’. Non è possibile, quindi, contestare la valutazione dei fatti o la coerenza della motivazione della sentenza di secondo grado. La Corte ha ritenuto che le doglianze dell’imputato rientrassero proprio in queste categorie non ammesse, rendendo questa parte del ricorso inammissibile.
L’Inapplicabilità della Particolare Tenuità del Fatto
Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato una precedente pronuncia delle Sezioni Unite, la quale ha stabilito che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non si applica ai procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di Pace.
Il Calcolo della Prescrizione e l’Effetto del Ricorso Inammissibile
Anche il quarto motivo sulla prescrizione è stato ritenuto infondato. La Corte ha calcolato meticolosamente i periodi di sospensione del processo (dovuti a legittimi impedimenti e rinvii), arrivando a stabilire che, al momento della sentenza d’appello, il termine di prescrizione non era ancora maturato. La data di estinzione del reato era infatti successiva. Qui emerge il principio più rilevante: l’inammissibilità del ricorso ‘cristallizza’ la situazione processuale. Poiché un ricorso inammissibile non instaura un valido rapporto di impugnazione, la Corte non può rilevare e dichiarare la prescrizione che sia eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata e prima della propria decisione. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce due concetti chiave per chiunque affronti un processo penale. Primo, la scelta dei motivi di ricorso in Cassazione è cruciale e deve rispettare rigorosamente i limiti imposti dal codice di procedura. Proporre motivi non consentiti conduce a una declaratoria di inammissibilità. Secondo, un ricorso inammissibile ha effetti drastici: non solo comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, ma preclude anche la possibilità di beneficiare di cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate nel frattempo. La sentenza impugnata diventa così definitiva, con tutte le sue conseguenze.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza del giudice di pace per vizi di motivazione?
No, la Corte chiarisce che per i reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge, non per vizi di motivazione o per questioni di fatto.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace?
No, l’ordinanza conferma, richiamando una decisione delle Sezioni Unite, che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace.
Se la prescrizione del reato matura dopo la sentenza d’appello, viene sempre dichiarata dalla Corte di Cassazione?
No. Se il ricorso presentato alla Corte di Cassazione viene dichiarato inammissibile, non si instaura un valido rapporto processuale. Di conseguenza, la Corte non può rilevare e dichiarare la prescrizione maturata dopo la data della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24691 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24691 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia, commesso in data 2 marzo 2016;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che seppure formalmente declinati come violazione di legge denunciano, nella sostanza questioni di fatto o, al più, vizi di motivazione, che non sono deducibili, poiché avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274;
Ritenuto che il terzo motivo, che invoca l’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587 – 01);
Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che eccepisce il decorso del termine prescrizionale, è manifestamente infondato in quanto occorre tenere conto di 192 giorni di sospensione (21 giorni per rinvio dal 25 febbraio 2021 al 18 marzo 2021 per legittimo impedimento del difensore; 111 giorni dal 11 giugno 2021 al 30 settembre 2021 per rinvio su concorde richiesta delle parti – cfr. Rv-; 60 giorni per rinvio udienza del 27 gennaio 2022 per legittimo impedimento dell’imputato) che hanno spostato lo spirare del termine alla data del 12 marzo 2024 (successiva alla pronuncia della sentenza impugnata);
Chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024