Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi sono Generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini invalicabili del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento di una sanzione. Questa decisione offre uno spunto fondamentale per comprendere perché non ogni appello può essere esaminato nel merito dalla Suprema Corte e quali sono i requisiti essenziali per un ricorso efficace. Il caso riguardava un imputato condannato per bancarotta fraudolenta che ha tentato, senza successo, di ottenere una revisione della sua responsabilità in ultima istanza.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per bancarotta fraudolenta, sia patrimoniale che documentale, emessa nei confronti di un amministratore di società. La Corte d’Appello di L’Aquila, pur rideterminando la pena in senso più favorevole all’imputato, aveva confermato il giudizio di colpevolezza. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sperando di ribaltare l’esito del giudizio.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Nel suo ricorso, l’imputato lamentava la violazione di norme procedurali e un vizio di motivazione. In particolare, contestava l’affermazione della sua responsabilità e la sua qualifica di amministratore, elementi chiave per la condanna. Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente individuato la debolezza di tali argomentazioni. I giudici hanno osservato che i motivi addotti non costituivano vere e proprie censure di legittimità, ma rappresentavano un tentativo di sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto. Il ricorso era basato su affermazioni generiche e non denunciava un ‘travisamento della prova’, ovvero l’unico vizio che avrebbe potuto consentire alla Corte di riesaminare, in parte, il materiale probatorio.
Limiti al Giudizio e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo compito è quello di ‘giudice della legge’ (giudizio di legittimità), ovvero verificare che i tribunali inferiori abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e che le loro motivazioni siano logiche e non contraddittorie. Proporre alla Cassazione una propria ricostruzione dei fatti, come ha fatto il ricorrente, è un errore strategico che porta quasi inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile. L’appello deve evidenziare errori di diritto specifici e non limitarsi a esprimere un dissenso generico sulla valutazione delle prove fatta nei gradi precedenti.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state chiare e perentorie. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le censure mosse erano ‘irritualmente prospettate’. Invece di contestare vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione della sentenza d’appello, il ricorrente ha tentato di offrire un ‘diverso apprezzamento degli elementi di fatto’. La Corte ha sottolineato che tale approccio è estraneo al giudizio di legittimità. L’evidente infondatezza e genericità dei motivi ha inoltre configurato un profilo di colpa a carico del ricorrente, giustificando non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. La redazione del ricorso deve essere tecnicamente impeccabile, focalizzandosi esclusivamente sui vizi di legittimità previsti dalla legge. Tentare di ottenere un ‘terzo tempo’ per la discussione del merito fattuale è una strada destinata al fallimento, con conseguenze economiche significative. La decisione finale ha quindi confermato la condanna per bancarotta, rendendo la sentenza definitiva e ponendo fine alla vicenda processuale con un esito sfavorevole per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non sollevava questioni di legittimità (errori nell’applicazione della legge), ma si limitava a proporre una diversa interpretazione dei fatti e delle prove, un tipo di valutazione che non è consentita nel giudizio di Cassazione.
Cosa significa che il ricorrente ha prospettato un ‘diverso apprezzamento degli elementi di fatto’?
Significa che l’imputato ha chiesto alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito, ad esempio mettendo in dubbio la sua qualità di amministratore. Questo compito, però, spetta esclusivamente ai tribunali di primo e secondo grado.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A causa della dichiarata inammissibilità del ricorso e della colpa ravvisata nella sua proposizione, il ricorrente è stato condannato a pagare sia le spese del procedimento sia una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24839 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24839 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila c ha rideterminato in mitius la pena detentiva irrogata all’imputato, confermandone la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed ha assunto la violazione degli artt.. 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen. nonché il vizio motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità dell’imputato e, segnatamente, all’attribuzione allo stesso della qualità di amministratore – lungi dal muovere effettive censu legittimità all’iter posto a sostegno provvedimento impugnato, ha irritualmente prospettato in questa sede un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, peraltro sulla scorta di asserti d tutto generici, senza neppure assumere il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., se 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/03/2024.