Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Con questa decisione, i giudici supremi ribadiscono un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. La parte ricorrente, condannata nei precedenti gradi di giudizio, ha tentato di contestare la decisione basando le proprie argomentazioni su una differente valutazione del materiale probatorio e sulla ricostruzione dei fatti. In particolare, le critiche si concentravano sulla valutazione di attendibilità della persona offesa, vittima degli abusi contestati, che i giudici di merito avevano posto a fondamento della loro decisione di condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni proposte dalla difesa, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che le questioni sollevate non potevano essere esaminate in quella sede. Di conseguenza, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
La motivazione della Corte è netta e si fonda sulla distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I giudici hanno spiegato che tutti i motivi del ricorso erano volti a ottenere una nuova valutazione del fatto, un riesame delle prove e un diverso apprezzamento dell’attendibilità della vittima. Questi sono compiti che spettano esclusivamente al giudice di merito (il Tribunale e la Corte d’Appello), il quale ha il contatto diretto con le prove e le parti processuali.
La Corte Suprema ha sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello era motivata in modo congruo, adeguato e privo di vizi logici. La decisione impugnata si basava su corretti criteri di inferenza e su “condivisibili massime di esperienza”. Pertanto, i tentativi della ricorrente di sollecitare un “diverso giudizio di fatto” sono stati considerati censure non consentite nel giudizio di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come un importante monito: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o su vizi logici manifesti e decisivi nella motivazione della sentenza, non su un semplice disaccordo con la valutazione delle prove effettuata dai giudici dei gradi precedenti. Proporre un ricorso inammissibile non solo non porta all’annullamento della condanna, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La decisione rafforza la stabilità delle sentenze di merito e definisce con chiarezza i confini invalicabili dell’intervento della Corte di Cassazione, custode della legge e non dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate riguardavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, attività che sono di competenza esclusiva del giudice di merito e non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione nel giudizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso determinata in 3.000,00 euro, a favore della cassa delle ammende.
Su quale elemento si basava la sentenza della Corte d’Appello confermata dalla Cassazione?
La sentenza della Corte d’Appello si fondava su una motivazione ritenuta adeguata e logica, basata in particolare sulla riconosciuta attendibilità della persona offesa, vittima degli abusi contestati all’imputata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15028 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15028 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RAVENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso GLYPH introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che la Corte di appello di Bologna ha adeguatamente motivato in merito all’accertamento dei fatti, con argomentazioni che non possono ritenersi contraddittorie né basate su alterazioni delle risultanze probatorie, poiché fondate sulla riconosciuta attendibilità della persona offesa vittima degli abusi posti in essere dall’imputata anche ai suoi danni (vedi pp. 6 e 7 della sentenza impugnata); a fronte di una motivazione puntuale, il ricorrente ha argomentato dei rilievi critici volti a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità;
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023
GLYPH
Il Co sigliere estensore
Il Presidente