Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Non è un Terzo Grado di Giudizio
Quando una sentenza di condanna viene emessa, l’imputato ha la possibilità di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, è fondamentale comprendere che questo non è un terzo processo. Un caso recente, culminato con un’ordinanza di ricorso inammissibile, ci offre l’occasione perfetta per chiarire i limiti del giudizio di legittimità e le ragioni per cui la Suprema Corte non può riesaminare i fatti. Questo principio è cruciale per capire il funzionamento del nostro sistema giudiziario.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna alla Suprema Corte
Il caso in esame ha origine da una sentenza della Corte di Appello, che aveva confermato la condanna di un individuo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di inosservanza delle prescrizioni di una misura di prevenzione a cui era sottoposto. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
Le Doglianze e il concetto di Ricorso Inammissibile
Nel suo ricorso, l’imputato ha sollevato censure che, in sostanza, criticavano il modo in cui i giudici di merito avevano ricostruito gli eventi e valutato le prove a suo carico. Egli contestava, di fatto, l’apprezzamento del materiale probatorio che aveva portato alla sua condanna.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha immediatamente rilevato un problema fondamentale: le questioni sollevate non erano ammissibili in quella sede. Il giudizio di Cassazione, infatti, è un “giudizio di legittimità”, non un “giudizio di merito”. Questo significa che la Corte non ha il potere di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione delle prove a quella fatta dai giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è unicamente quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni: La Distinzione tra Fatto e Diritto
La Suprema Corte ha spiegato che il ricorso era inammissibile proprio perché introduceva censure non consentite. I giudici hanno sottolineato che la ricostruzione e la valutazione del fatto, così come l’apprezzamento delle prove, sono attività rimesse alla competenza esclusiva del giudice di merito.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva fornito una motivazione “congrua e adeguata”, priva di vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza e “condivisibili massime di esperienza”. I giudici di secondo grado avevano evidenziato in modo dettagliato una serie di elementi di fatto che sorreggevano, in modo non illogico, la lettura accusatoria. Pertanto, non sussistevano i presupposti per un intervento della Cassazione.
Inoltre, la Corte ha respinto anche la censura relativa all’applicazione dell’art. 393-bis c.p. (causa di non punibilità per reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale), confermando che la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato l’irrilevanza della conoscenza o meno, da parte degli agenti, della misura di prevenzione al momento del controllo.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
In primo luogo, la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte. La vicenda ribadisce un principio cardine: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge o di logica manifesta, non su una diversa interpretazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché sollevava questioni relative alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove, compiti che spettano esclusivamente al giudice di merito (primo grado e appello) e non alla Corte di Cassazione, che svolge un giudizio di sola legittimità.
Cosa significa che la motivazione della sentenza d’appello era ‘congrua e adeguata’?
Significa che la Corte d’Appello ha spiegato le ragioni della sua decisione in modo completo, logico e senza contraddizioni, basandosi su corretti criteri di inferenza e su principi derivati dall’esperienza comune. Questo ha reso la sua decisione non censurabile in sede di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24438 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24438 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Cagliari ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento dei reati di resistenza e di inosservanza delle prescrizioni della misura di prevenzione cui era sottoposto l’imputato, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con ampia e diffusa disamina (vedi pp. 8-9-10 della sentenza impugnata), con riguardo anche alla affermata irrilevanza della conoscenza o meno da parte degli agenti operanti della misura di prevenzione al momento del controllo ai fini dell’invocata applicazione dell’art. 393-bis c.p.
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 7 giugno 2024
ere estensore GLYPH
Il Prés GLYPH nte