Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18388 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18388 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CAMPI SALENTINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CAMPI SALENTINA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE d’APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi; ricorsi trattati con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Lecce ha riformato parzialmente la sentenza 2 luglio 2019 pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari di Lecce escludend la recidiva nei confronti di NOME COGNOME, riducendo la pena nei suoi confronti per il re rapina aggravata e confermando nel resto. È stata quindi confermata la condanna di NOME COGNOME per due distinte imputazioni relative allo spaccio di stupefacente (ciascuna per p episodi) e di NOME COGNOME per ricettazione.
I tre imputati hanno presentato ricorso per i seguenti motivi.
NOME COGNOME formula tre motivi, tutti incentrati sulla violazione dell’ari. 606, lettere c.p.p., contestando (1) la responsabilità per le cessioni descritte nel primo cap imputazione, in quanto manca la prova delle materiali consegne dello stupefacente, (2) la responsabilità per uno degli episodi rubricati nel capo di imputazione 5, per manifesta illogi della ricostruzione fattuale accolta nonché (3) la mancata declaratoria di estinzione del r
per prescrizione, visto che la recidiva riconosciuta non è quella contestata ma la fo semplice.
NOME COGNOME formula cinque motivi, prevalentemente fondati su vizi motivazionali in relazione (1) alla violazione del criterio di valutazione della prova -art.192 c.p.p.-, mancanza di motivazione in relazione alle censure mosse con le memorie difensive depositate in materia di riconoscimento dell’imputato, (3) travisamento dell’intercettazione ambient n.4162 del 29 aprile 2015, (4) errata applicazione dello standard BARD, (5) manifesta illogici della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti giudi nel presente giudizio e quelli oggetto di precedente sentenza di condanna.
NOME COGNOME formula un unico motivo incentrato sulla violazione di legge e carenza motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per varie ragioni, di seguito illustrate.
Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. “doppia conforme” in punto affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati per ú fatti di reato come contestati conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronunci appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – d medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argenti Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
Del tutto generico è il motivo posto a base del ricorso formulato da COGNOME, che consiste una vaga doglianza, priva di contestualità e di addentellato con la sentenza impugnata. S tratta di un atto di impugnazione del tutto inidoneo a porre la Corte in grado di comprende quale siano le ragioni della critica alla sentenza (ex multis, Sez. U, ri. 29541 del 16/07/2020 Filardo Rv. 280027). Pertanto, ne va dichiarata l’inammissibilità ex art. 581 comma 1 bis e 59 comma 1 lett. c) c.p.p..
Quanto ai ricorsi di COGNOME e COGNOME, essi richiedono una premessa comune.
Con l’eccezione dei motivi attinenti alla prescrizione (terzo motivo del ricorso COGNOME) ed applicazione della continuazione (quinto motivo del ricorso COGNOME), i due ricorsi, evocando vizi della motivazione, talora in unione all’erronea applicazione di norme giuridich di fatto sollecitano la rilettura delle prove acquisite, in contrasto con il diritto viven secondo l’incontestato insegnamento di questa Corte, fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità, ed è quindi preclusa alla Cassazione, la sovrapposizione della propria valutazion quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, foss’anche logi dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso gi di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendo invece compito del giudi legittimità stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro dispo
se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta all deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello svilu delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenz di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. L), n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Ne consegue che è censurabile in questo ambito, se non entro i detti limiti, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 19/09/2017, Rv. 271623). E comunque, l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spe tale da risultare percepibile ictu muti, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 de 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
Così definiti i parametri del vaglio che può essere richiesto in questa sede, risulta evid che sono manifestamente infondati innanzitutto i primi due motivi del ricorso COGNOMECOGNOME ove contesta la ricostruzione degli scambi di messaggi (unitamente, in un caso, alla attivit accertamento condotta in continenti dalle forze di polizia) e delle conclusioni cui la Cort d’appello perviene (pg. 5 e 6 della motivazione) denunciando l’assenza di motivazione pur a fronte di una ricostruzione che non viene nemmeno indicata come manifestamente illogica ma che viene semplicemente ritenuta insufficiente. Ma così facendo, si ripete, si pretende un ter grado di giudizio sul merito, che non è la funzione assegnata dalla legge alla Corte Cassazione.
Altrettanto dicasi dei motivi di ricorso COGNOMECOGNOME attinenti alla affermazione di responsab che meritano una trattazione unitaria, per ragioni di economia e logica espositiva.
Con i primi quattro motivi di ricorso si denuncia l’insufficienza e, in parte, la man illogicità della motivazione nella parte in cui ha avallato il riconoscimento del COGNOME effe dal COGNOME, ha ignorato il contenuto di una memoria difensiva, ha travisato il contenuto di telefonata ed, infine, ha violato lo standard dell’oltre il ragionevole dubbio.
A dispetto della pluralità dei motivi, tuttavia, la doglianza dell’imputato è tutta incent riconoscimento dell’imputato da parte della persona offesa. Accertamento condotto nella sentenza di secondo grado in maniera del tutto esaustiva ed immune da illogicità, ponendo alla base del ragionamento accertativo la pregressa conoscenza dell’aggressore da parte della persona offesa, gli specifici dettagli forniti da quest’ultimo (le ciglia ad ‘ali di gab labbra carnose, l’andatura e la corporatura dell’aggressore), il riconoscimento della voce COGNOME da parte del COGNOME COGNOME financo il riconoscimento da parte del Collegio giudicante de dettagli forniti nella fotografia dell’imputato presente in atti. Dal procedimento gnoseol seguito dalla Corte d’appello non è estranea nemmeno l’analisi della credibilità del testimon persona offesa (costituitasi parte civile solo in epoca ben successiva al momento in cui fornì sommarie informazioni testimoniali, che non sono pertanto sospettabili di ‘interesse’ ai da dell’imputato).
A fronte di tale quadro indiziario, l’imputato censura la mancata replica dei giudici di m alle deduzioni difensive contenute in una memoria depositata nel corso del procedimento, ma tale censura è inidonea a viziare la sentenza impugnata. L’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla corrett logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Rv. 271600; ed anche Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Rv. 267561). Deve pertanto essere escluso che il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, determini una nullità stante che, evidenza, tale particolare sanzione, che, si ricorda, è sempre prevista a pena di tassativ non è in alcun modo sancita dall’art. 121 cod. proc. pen. (che pure dà facoltà alle part depositare tali atti nel corso del giudizio) né da altre disposizioni del codice di rito.
li motivo, peraltro, va respinto nel merito poiché nella ricostruzione giudiziale della vice legge in sentenza (pg.7) il richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado dove punto relativo al rapporto tra le due denunce (quella del 19 maggio 2015 e quella del 2 maggio 2015) è espressamente menzionato e risolto con l’osservazione che la seconda (nel corso della quale è stato fatto il riconoscimento fotografico del COGNOME) fu più completa, ch e coerente per il clima meno concitato rispetto a quella resa nell’immediatezza dei fatti.
Anche il quarto motivo è manifestamente infondato nella misura in cui pretende di desumere un travisamento del fatto dall’inserimento di un dettaglio identificativo del COGNOME, c asserisce inesistente, nel tessuto narrativo di una intercettazione. Occorre tuttavia ricor che, per giurisprudenza costante (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 Di Maro Rv. 272558 – 01), in sede di legittimità è possibile prospettare un’interpretazione del signific un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indic contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. caso in esame, la decisività dell’elemento ‘intruso’ (l’origine di COGNOME) non è stata né de né dimostrata. D’altra parte, trattandosi di uno di plurimi elementi identificativi (gli altri incontestatamente riferibili al COGNOME: la disponibilità di una vettura Audi e dei tratti tali da assimilarlo ad un membro di una etnia cinese) la decisività del travisamento appare a priori, difficilmente sostenibile.
li quarto motivo, ‘riassuntivo’ delle doglianze già formulate, contiene generiche considerazi sullo standard probatorio dell’oltre il ragionevole dubbio e dunque è viziato di aspecifici art. 581 e 591 c.p.p..
5. Residuano due motivi, anch’essi tuttavia manifestamente infondati.
I reati ascritti a COGNOME non sono prescritti poiché la recidiva riconosciui:a in primo grado confermata in appello) è “specifica e reiterata”, come si legge nell’intestazione della sente di primo grado, e non semplice, come si sostiene nel ricorso per cassazione. È ben vero che il giudice di primo grado ha errato in favor rei nel determinare l’aumento per la recidiva, ma lì
questo non significa affatto che abbia riqualificato la recidiva (che infatti, nel dispositi indicata come ‘contestata’) né comporta che l’errore debba essere portato ad ulterior conseguenze, riconoscendo la forma più mite di recidiva anche ai fini del riconoscimento de termine per la prescrizione del reato.
Quanto all’ultimo motivo di COGNOME, occorre ricordare che la valutazione della sussistenz del vincolo ideologico, nel processo di cognizione come in quello di esecuzione, rientra n dominio esclusivo del giudice di merito, essendo riservata alla Cassazione solamente la corretta applicazione dei criteri logici e motivazionali che si riassumono nella tria parametri indicati dall’art.606 lett.e) c.p.p.. Ciò premesso in linea generale, appare del immune da critica la motivazione della decisione sul punto poiché il giudice ha tratto da notevole distanza temporale tra i due episodi in considerazione, dalla diversa composizion del gruppo d’azione, dal recente insorgere della deliberazione delittuosa della seconda rapin e dal diverso /ocus commissi delicti, elementi del tutto logici per escludere l’identità de disegno criminoso.
Per quanto fin qui detto, i ricorsi sono inammissibili. All’inammissibilità degli s consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento del spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Consegue altresì, per NOME COGNOME, la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile NOME COGNOME nel presente giudizio che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base al istanza di parte e all’invio della nota spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché il solo ricorrente COGNOME NOME alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi € 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 24 gennaio 2024
Il President
Il Consigliere r atore