Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello sul Concordato Non Supera il Vaglio della Cassazione
L’istituto del ‘concordato in appello’ rappresenta uno strumento per definire il processo in modo più celere, ma cosa succede se una delle parti, dopo aver raggiunto l’accordo, decide comunque di impugnare la sentenza? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di tale impugnazione, confermando che un ricorso inammissibile comporta conseguenze onerose. Analizziamo la vicenda per comprendere i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Caso
Una persona, condannata per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 1, d.PR. 309/1990), aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale in sede di appello, secondo la procedura del cosiddetto ‘concordato in appello’ (art. 599 bis c.p.p.). Nonostante l’accordo sulla pena, l’imputata ha successivamente proposto ricorso per cassazione. La doglianza principale riguardava la motivazione della sentenza, ritenuta carente in merito alla mancata concessione dell’ipotesi di reato di ‘minore gravità’.
I Limiti al Ricorso contro il Concordato in Appello
La questione centrale affrontata dalla Suprema Corte riguarda i confini entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di un concordato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici e limitati. In particolare, è possibile contestare:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Difetti nel consenso del Procuratore Generale alla richiesta.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, le doglianze sono destinate a essere dichiarate inammissibili. Questo perché, aderendo al concordato, l’imputato implicitamente rinuncia a far valere altri motivi di contestazione. È il caso, ad esempio, della mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.) o, come nella vicenda in esame, della qualificazione giuridica del fatto. La presentazione di un ricorso inammissibile basato su tali motivi non può quindi trovare accoglimento.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso presentato del tutto inammissibile, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. I giudici hanno spiegato che le lamentele relative alla mancata concessione dell’ipotesi di minore gravità rientrano tra i ‘motivi rinunciati’ con l’adesione all’accordo sulla pena. Scegliendo la via del concordato, la parte accetta la qualificazione del reato e la pena concordata, precludendosi la possibilità di rimettere in discussione tali aspetti in un momento successivo.
La Corte ha inoltre precisato che un residuo spazio di controllo in sede di legittimità può esistere solo per vizi che attengono alla determinazione della pena, qualora questi si traducano in una vera e propria ‘illegalità della sanzione inflitta’, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie. L’argomentazione della ricorrente non rientrava in nessuna delle casistiche ammesse, rendendo l’impugnazione priva di fondamento giuridico.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, conseguenze economiche significative per la ricorrente. In linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000), quando non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto ‘senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, la parte viene condannata non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata equitativamente fissata in tremila euro. Questa decisione ribadisce l’importanza di una valutazione attenta prima di impugnare una sentenza di concordato, per evitare di incorrere in un ricorso inammissibile e nelle relative sanzioni processuali.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è consentito solo per motivi molto specifici, quali vizi relativi alla formazione della volontà di accordarsi, al consenso del Procuratore Generale o a una decisione del giudice non conforme all’accordo.
Quali sono i motivi che rendono un ricorso di questo tipo inammissibile?
Sono considerate inammissibili le contestazioni relative a questioni a cui si è implicitamente rinunciato con l’accordo, come la valutazione sulla gravità del reato o la mancata considerazione di una possibile assoluzione. Questi motivi sono esterni al perimetro dell’accordo stesso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, il cui importo viene versato alla Cassa delle ammende, come conseguenza per aver avviato un’impugnazione non permessa dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26657 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26657 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AUGUSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata eme sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale è stata condannata per il reato 73, comma 1, d.PR.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, vizio della motivaz e violazione di legge in ordine alla mancata concessione dell’ipotesi di minore gravità.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non conse Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso l emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Pro generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, ment inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle c di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 2 Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi dell rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in a all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spa essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Mar 276102 – 01).
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzi rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abb il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibili declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. pro l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm Così deciso in Roma il 10 marzo 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente