Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Non è un Terzo Giudice dei Fatti
Presentare un ricorso in Cassazione non significa ottenere un terzo processo. La Suprema Corte ha un ruolo ben preciso: quello di giudice della legge, non dei fatti. Una recente ordinanza ha chiarito ancora una volta i limiti invalicabili del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente a pagare spese e sanzioni. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio le regole fondamentali del processo penale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato, condannato per un reato previsto dall’articolo 640 del codice penale (truffa), si è rivolto alla Corte di Cassazione lamentando due vizi principali della sentenza di secondo grado:
* Carenza motivazionale: a suo dire, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni della sua condanna.
* Inosservanza della legge penale: sosteneva che i giudici avessero applicato in modo errato la norma sulla truffa.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e la ricostruzione dei fatti già valutate nei due precedenti gradi di giudizio, proponendo una propria interpretazione alternativa.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto categoricamente le richieste del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: quello procedurale. La Corte ha stabilito che le argomentazioni presentate non erano idonee a essere valutate in quella sede.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ dove si può rifare il processo. Il suo compito, detto ‘giudizio di legittimità’, è quello di verificare che i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente le leggi e seguito le procedure previste. Non può, e non deve, sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella già compiuta.
Le critiche del ricorrente sono state liquidate come ‘mere doglianze di fatto’, ovvero lamentele sulla ricostruzione degli eventi e sul peso dato a determinate prove. Proporre una ‘rilettura dei dati probatori’ è un’attività preclusa in Cassazione.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un principio consolidato, citando anche una storica sentenza delle Sezioni Unite (sentenza Jakani del 2000). Il principio è chiaro: alla Cassazione non è permesso confrontare la motivazione della sentenza impugnata con altri possibili modelli di ragionamento. Il suo unico compito è verificare se la motivazione fornita dal giudice di merito sia logica, coerente e non palesemente errata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ‘congrua ed esente da vizi logici’ alle pagine 4 e 5 della sua sentenza, risolvendo le questioni sollevate dal ricorrente. Pertanto, ogni ulteriore discussione sui fatti era da considerarsi inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un importante monito sulle funzioni e i limiti della Corte di Cassazione. Chi intende ricorrere al massimo grado della giustizia penale deve basare le proprie argomentazioni su questioni di diritto (violazione di legge, vizi procedurali, manifesta illogicità della motivazione) e non su un tentativo di convincere i giudici a ‘rivedere’ i fatti. La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche rilevanti: il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Una decisione che sottolinea la necessità di utilizzare questo strumento processuale con consapevolezza e solo quando sussistono validi motivi di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su mere critiche relative alla ricostruzione dei fatti e sulla richiesta di una nuova valutazione delle prove, attività che non sono permesse alla Corte di Cassazione, la quale può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione funge da giudice di ‘legittimità’, non di merito. Il suo compito è assicurare che i tribunali inferiori abbiano interpretato e applicato correttamente le norme di diritto e di procedura, senza poter sostituire la propria valutazione delle prove a quella fatta nei gradi precedenti.
Quali sono state le conseguenze per chi ha presentato il ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15234 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15234 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a OSTUNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale e l’inosservanza della legge penale in relazione all’art. 640 cod. pen., è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze di fatto relative a questioni già risolte con motivazione congrua ed esente da vizi logici dalla Corte territoriale alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, oltre a prospettare una rilettura dei dati probatori non consentita dalla legge in questa sede, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigliere estensore
Il presidente