Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione in Cassazione si Scontra con la Legge
Un ricorso inammissibile rappresenta un ostacolo insormontabile per chi cerca di ribaltare una sentenza di condanna. La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Settima Penale, offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione proposta senza i requisiti di legge. Analizziamo il caso di un uomo condannato per violenza privata che ha visto il suo ricorso respinto con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di violenza privata, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. Inizialmente, l’imputato era stato accusato anche di lesioni personali, ma è stato assolto da questa imputazione in appello, con una riqualificazione del fatto in lesioni personali colpose. Tuttavia, la condanna per violenza privata, prevista dall’art. 610 del codice penale, è rimasta in piedi, portando a una rideterminazione della pena e del risarcimento dovuto alla parte civile.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione della legge penale e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità.
La strategia difensiva e il ricorso inammissibile
Il ricorrente ha tentato di contestare la sentenza d’appello proponendo alla Suprema Corte una diversa interpretazione delle prove raccolte, in particolare delle dichiarazioni dei testimoni a carico, della persona offesa e di un teste a discarico. L’obiettivo era ottenere un nuovo esame del merito della vicenda, sperando in un esito diverso. Questa strategia, tuttavia, si è rivelata fatale per l’esito del ricorso.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato un principio fondamentale del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o stabilire come sono andati i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Nel caso specifico, il ricorso non sollevava vere e proprie censure di legittimità. Invece di evidenziare errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, si limitava a proporre una lettura alternativa del compendio probatorio. Questo tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito è esplicitamente precluso. La Corte ha inoltre osservato che la difesa non ha nemmeno denunciato in modo completo un eventuale travisamento della prova, che si verifica quando un giudice fonda la sua decisione su una prova inesistente o palesemente fraintesa.
Le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità
A fronte di un ricorso inammissibile in modo così evidente, la Corte ha applicato rigorosamente l’art. 616 del codice di procedura penale. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Ma non solo: ravvisando profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione (data la sua manifesta infondatezza), i giudici lo hanno anche condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare ricorsi palesemente dilatori o infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto chiave per chiunque si avvicini al sistema giudiziario: il ricorso per Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti. È uno strumento rigoroso, destinato a correggere specifici errori di diritto. Proporre un ricorso inammissibile, che tenta di trasformare la Suprema Corte in un giudice di merito, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La decisione serve da monito: le impugnazioni devono essere fondate su solide argomentazioni giuridiche, non su una speranza di rimettere in discussione l’intera vicenda processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di sollevare questioni sulla corretta applicazione della legge (censure di legittimità), tentava di ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che non è consentita in sede di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e dovuta a colpa, può essere condannato anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di tremila euro.
Cosa significa che la Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina i fatti del processo per decidere chi ha ragione o torto. Il suo compito è verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente dai giudici dei gradi precedenti e che le sentenze siano motivate in modo logico e senza contraddizioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24833 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a L’AQUILA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che, parziale riforma della prima decisione, lo ha assolto dell’imputazione di lesioni personali riqualificato come lesioni personali colpose dal Tribunale di L’Aquila) e ne ha confermato condanna per il delitto di violenza privata, rideterminando il trattamento sanzioNOMErio e l’e del risarcimento da corrispondere alla parte civile;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che ha dedotto la violazione della legge penale vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità dell’imputato per il delitt all’art. 610 cod. pen. – lungi dal muovere effettive censure di legittimità all’iter posto a sostegno provvedimento impugNOME, ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento del compendio probatorio (segnatamente, delle dichiarazioni di testi a carico, ivi compresa la persona offes del teste a discarico NOME Cocco), qui non consentito, senza neppure denunciare compiutamente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., s 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024