Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Un’ordinanza recente ci ricorda come un ricorso inammissibile, a causa della genericità dei suoi motivi, non solo precluda ogni possibilità di successo, ma comporti anche significative conseguenze economiche. Analizziamo il caso di una condanna per evasione che si è conclusa con una sanzione pecuniaria per la ricorrente, proprio a causa di un’impugnazione mal formulata.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario inizia con una condanna per il reato di evasione. L’imputata, ritenendo ingiusta la decisione, presenta appello presso la Corte d’Appello di Venezia. Anche in secondo grado, tuttavia, le sue ragioni non vengono accolte e la condanna viene confermata. Non dandosi per vinta, la parte decide di giocare l’ultima carta a sua disposizione: il ricorso per cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24439/2024, ha posto fine alla vicenda in modo netto e perentorio. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede in una valutazione sul merito della colpevolezza o innocenza dell’imputata, ma su un vizio procedurale fondamentale: la ‘genericità assoluta’ del motivo di ricorso. In pratica, l’atto di impugnazione non era stato redatto in modo da contestare specificamente e in maniera pertinente le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello di Venezia aveva fornito una motivazione congrua e ben argomentata per confermare la condanna per evasione. La sentenza di secondo grado, secondo gli Ermellini, aveva esaminato correttamente le prove e gli elementi costitutivi del reato.
Il problema risiedeva interamente nel ricorso presentato dall’imputata. Quest’ultimo, invece di attaccare punto per punto il ragionamento dei giudici d’appello, si limitava a formulare critiche astratte e generiche. Un ricorso, per essere esaminato nel merito dalla Cassazione, deve contenere una critica specifica e puntuale della decisione impugnata, dimostrando dove e perché i giudici precedenti avrebbero errato. In assenza di tale specificità, il ricorso si qualifica come inammissibile, poiché non consente alla Corte di svolgere la propria funzione di controllo di legittimità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità e le Conseguenze Economiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale sull’importanza della tecnica redazionale negli atti giudiziari. La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile è, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Ma non solo: la Corte ha anche condannato la ricorrente al pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La lezione è chiara: un’impugnazione non è una mera formalità, ma un atto tecnico che, se non adeguatamente formulato, può trasformarsi in un ulteriore costo economico e nella definitiva chiusura del caso.
Cosa significa che un ricorso è inammissibile per genericità?
Significa che i motivi presentati nell’atto di ricorso sono troppo vaghi e non contestano in modo specifico le ragioni giuridiche e fattuali esposte nella sentenza che si intende impugnare, impedendo così al giudice di valutarne il merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della parte che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3000 euro.
Perché la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito del caso di evasione?
La Corte non ha esaminato il merito perché il ricorso presentava un vizio preliminare e assorbente, ovvero la sua genericità. L’inammissibilità impedisce al giudice di procedere alla valutazione del contenuto della questione, che viene quindi respinta per ragioni puramente procedurali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24439 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24439 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Venezia, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione ascritto all’imputato sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 7 giugno 2024 GLYPH
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