Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando un procedimento giudiziario giunge all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole si fanno più stringenti. Non tutte le doglianze possono essere esaminate. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando perché certi motivi non possono superare il vaglio della Suprema Corte e quali sono le conseguenze per chi li propone. Questo caso, riguardante una condanna per bancarotta fraudolenta, evidenzia i limiti del sindacato di legittimità su decisioni discrezionali del giudice di merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per bancarotta fraudolenta confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, ritenuto responsabile di gravi illeciti finanziari commessi tramite due diverse società, decideva di presentare ricorso per cassazione. I motivi posti a fondamento dell’impugnazione erano principalmente due:
1. La violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla determinazione della pena, in particolare per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il vizio di motivazione sulle statuizioni civili, con la richiesta di revoca o riduzione della provvisionale, ovvero l’anticipo sul risarcimento del danno.
Ricorso Inammissibile: I Limiti dell’Impugnazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha rigettati, dichiarando il ricorso inammissibile nel suo complesso. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che limitano il potere di revisione della Suprema Corte alle sole questioni di legittimità, escludendo un nuovo esame del merito dei fatti.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Sul primo punto, la Corte ha stabilito che la motivazione della Corte di Appello era adeguata e non sindacabile in sede di legittimità. I giudici di merito avevano infatti giustificato la loro decisione di non concedere le attenuanti generiche facendo riferimento a elementi concreti, come le modalità della condotta illecita e il fatto che fosse stata perpetrata attraverso due distinte entità societarie. Questo tipo di valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, se motivato in modo logico e coerente, non può essere messo in discussione in Cassazione.
L’Impugnazione della Provvisionale
Ancora più netta è stata la decisione sul secondo motivo. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la statuizione sulla concessione e quantificazione di una provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione. Si tratta di una decisione di natura discrezionale e meramente delibativa, destinata a essere superata dalla liquidazione definitiva del danno in sede civile. Pertanto, essendo una misura provvisoria e non definitiva, non può formare oggetto di un giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge (funzione nomofilattica) e sulla coerenza logica delle motivazioni delle sentenze impugnate. Di conseguenza, le valutazioni che implicano un apprezzamento discrezionale dei fatti, come la concessione delle attenuanti o la quantificazione di una provvisionale, sono precluse al suo esame, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, fornendo una giustificazione sufficiente per le sue decisioni. La dichiarazione di inammissibilità deriva quindi direttamente dal fatto che i motivi proposti miravano a ottenere una nuova valutazione del merito, attività non consentita in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di ricorso inammissibile comporta conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, quando l’inammissibilità è evidente, come in questo caso, la legge prevede un’ulteriore sanzione: il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questa vicenda, la somma è stata equamente determinata in tremila euro, a sottolineare la colpa del ricorrente nell’aver adito la Corte con motivi palesemente privi di fondamento. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di formulare motivi di ricorso che rispettino i rigidi confini del giudizio di legittimità.
Perché il motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stato respinto?
È stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte di merito aveva fornito una motivazione adeguata e logica, basata sulle modalità della condotta illecita. La valutazione sulla concessione delle attenuanti è un potere discrezionale del giudice di merito, non rivalutabile in Cassazione se correttamente motivato.
È possibile contestare l’importo di una provvisionale con un ricorso in Cassazione?
No. L’ordinanza chiarisce che la decisione sulla concessione e quantificazione di una provvisionale ha natura discrezionale, provvisoria e non definitiva, pertanto non è impugnabile con ricorso per cassazione. La sua funzione è quella di un anticipo in attesa della liquidazione completa del danno in sede civile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, in caso di colpa dovuta a un’impugnazione evidentemente inammissibile, anche al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24829 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a EMPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze c – per quel che qui rileva – ne ha confermato la condanna per i fatti di bancarotta fraudolenta ascritti (uno di essi riqualificato ex art. 216, comma 2, legge fall.);
ritenuto che:
il primo motivo di ricorso – che ha denunciato la violazione della legge penale e il viz motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, segnatamente in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha reso una motivazione adeguata e dunque qui non sindacabile (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), indicando gli elementi che ha posto a sostegno dell’esercizio proprio potere discrezionale, avendo riguardo, tra l’altro, alle modalità della condotta illecita in essere dall’imputato, per il tramite di due distinte società;
il secondo motivo – che ha assunto il vizio di motivazione con riguardo alle statuizioni e segnatamente alla chiesta revoca o riduzione della provvisionale – è inammissibile per l dirimente considerazione che «non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travo dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuc Rv. 277773 – 02);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., s 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024