Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude le porte
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile e le conseguenze che ne derivano. L’ordinanza in esame conferma una condanna per reati fallimentari, sottolineando i limiti invalicabili del giudizio di legittimità e chiarendo perché non è possibile trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di merito. Il caso riguarda un amministratore ritenuto responsabile della cattiva gestione contabile di una società, ma la lezione che se ne trae ha una valenza generale per chiunque intenda impugnare una sentenza.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un amministratore di società per reati legati alla bancarotta. Nello specifico, gli venivano contestati i delitti previsti dagli articoli 216, comma 1, n. 2, e 223, comma 1, del Regio Decreto 267/1942 (la cosiddetta Legge Fallimentare), relativi alla sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle altre scritture contabili. La condanna emessa in primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Brescia. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge penale e sostenendo la propria innocenza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 31 gennaio 2024, ha messo un punto fermo alla questione, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: la natura del ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno respinto le argomentazioni della difesa. La Corte ha stabilito che il ricorso inammissibile presentato era, in sostanza, una mera e pedissequa riproposizione delle stesse doglianze già avanzate e puntualmente respinte nel giudizio d’appello. La difesa, invece di evidenziare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione delle norme di diritto o vizi logici della motivazione), tentava di ottenere una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.
Questo tentativo è stato considerato inammissibile perché la Corte di Cassazione è un ‘Giudice di legittimità’, non un ‘Giudice di merito’. Il suo compito non è decidere se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove (testimonianze, documenti, etc.), ma solo controllare che il processo si sia svolto nel rispetto della legge e che la sentenza impugnata sia logicamente motivata. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione solida, basata su consolidati principi giuridici, riguardo alla ‘posizione di garanzia’ dell’amministratore e agli obblighi di corretta tenuta delle scritture contabili, individuando anche chiari ‘indici di fraudolenza’ che dimostravano il ‘dolo di frode’.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato come un ‘terzo grado’ di giudizio per ridiscutere i fatti. Chi intende presentare un ricorso deve concentrarsi esclusivamente sui vizi di legittimità della sentenza impugnata, evitando di riproporre le stesse argomentazioni di merito già valutate e respinte. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche un’ulteriore sanzione economica. Questa decisione serve da monito: un’impugnazione deve essere fondata su solidi motivi giuridici, altrimenti si trasforma in un’azione sterile e costosa.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava reali errori di diritto, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, cercando di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità.
Cosa significa che la Cassazione non può effettuare una ‘rivalutazione delle prove’?
Significa che la Corte di Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, non può riesaminare le prove (come documenti o testimonianze) per decidere se i fatti si sono svolti in un modo piuttosto che in un altro. Il suo compito è solo verificare se i giudici dei gradi precedenti hanno applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14107 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14107 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216 co. 1 n. 2, 223 co.1 R.D. 267/1942;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all’affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 3-4); in realtà, il ricorso mira a una inammissibile rivalutazione delle prove onde conseguire una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita dinanzi al Giudice di legittimità, senza confrontarsi con la puntuale motivazione spesa dal giudice di merito che ha confutato correttamente le deduzioni difensive in aderenza a consolidati canoni ermeneutici incentrati sulla posizione di garanzia dell’amministratore e sugli obblighi connessi di tenuta e conservazione delle scritture contabili, altresì dando atto del giudizio inferenziale sottostante al riscontro del dolo di frode, evocando specifici indici di fraudolenza ( pg. 5).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore