Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26524 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26524 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Napoli; avverso la sentenza del 15/09/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del tribunale di Napoli con cui COGNOME NOME era stato condannato in relazione al delitto di cui agli artt. 112 c.p., 291 bis comma 1 DPR n. 43/73.
Avverso la pronuncia suindicata propone ricorso per cassazione COGNOME NOME, mediante il proprio difensore, che ‘solleva tre motivi di impugnazione.
Si deduce, con il primo, il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. con riguardo alla compartecipazione del ricorrente nei fatti. Si contesta la validità degli assunti di cui in motivazione, quanto al presenza necessaria del ricorrente sul lato passeggero dell’auto ove venne trovato; al fine di assicurare le necessarie comunicazioni con ricetrasmittente, e quanto alla non rilevanza, ai fini della sostenuta estraneità alla vicenda, della scelta di non scappare.
Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla riconduzione al ricorrente anche della detenzione del materiale rinvenuto fuori del furgone cui era correlata, quale navetta, l’auto a bordo della quale era ritrovato l’imputato.
Con il terzo motivo rappresenta la illegittimità della intervenuta revoca della sospensione condizionale della pena, per dell’art. 130 cod. proc. pen., in assenza di convocazione RAGIONE_SOCIALE parti in camera di consiglio.
Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che si traduce in una mera rivalutazione del merito della vicenda, come noto inammissibile in questa sede, tanto più a fronte di argomentazioni che valorizzano una complessiva vicenda, connotata da una chiara funzione di staffetta svolta dall’auto a bordo della quale era rinvenuto il ricorrente, in uno con il rinvenimento a bordo della stessa di strumenti di comunicazione, e con · l’emersione di modalità complessive di condotte coinvolgenti plurimi veicoli nell’accesso all’area ove era detenuto il materiale di cui al capo di incolpazione. Gli argomenti utilizzati dal giudice, comprensivi anche della valorizzazione della presenza in auto dell’uomo (non integrante comunque l’unica circostanza valorizzata, ed inserita, piuttosto, nel complessivo quadro sopra sintetizzato) non sono peraltro in alcun modo “manifestamente” illogici. Quanto alla ritenuta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., per completezza si rammenta che la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; per cui non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata. (Sez. 4 – , Sentenza n. 51525 del 04/10/2018 Rv. 274191 – 02).
Quanto al secondo motivo, va premesso che la sentenza costituisce un tutto coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, per cui la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito ( Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Rv. 191487). Tale è il caso di specie, in cui i giudici hanno illustrato una complessiva operazione, connotata da plurimi veicoli tra loro coordinati nell’accesso alla medesima area, deputata al deposito del materiale contestato, così che da essa emerge con chiarezza la ragione della attribuibilità ai soggetti coinvolti, e per quanto qui di interesse al COGNOME, della detenzione del totale materiale rinvenuto.
Con riferimento al terzo motivo, preliminarmente emerge, incontestata, una discrasia tra il dispositivo di primo grado letto in udienza e quello di cui alla sentenza poi depositata, nel senso che la sospensione condizionale non era presente nel primo dispositivo né nella motivazione risulta alcuna illustrazione a supporto di tale beneficio. E’ su tali basi che la corte d appello, di ufficio, ha ritenuto di “rettificare il dispositivo di sentenza nella pa in cui erroneamente contiene tale indicazione”, pur in assenza di impugnazione al riguardo.
Tanto premesso, precisato che la determinazione della Corte risulta dunque esercizio di un potere di correzione di errore materiale, come anche sostenuto in ricorso, occorre osservare che, come noto, la correzione degli errori materiali RAGIONE_SOCIALE sentenze, RAGIONE_SOCIALE ordinanze e dei decreti è disposta, anche d’ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento, il quale – ai sensi ‘dell’art. 130 cod. proc. pen. – deve provvedere in camera di consiglio a norma dell’art. 127 cod. proc. pen., ossia dandone avviso alle parti e consentendo loro di presentare memorie nonché di comparire e di essere sentiti nell’apposita udienza camerale all’uopo fissata. Negli stessi termini può provvedere il giudice competente a conoscere dell’impugnazione se l’atto affetto da errore materiale è impugnato ( cfr. art. 130 comma 1 cod. proc. pen. ).
Nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è peraltro pacifico il principio secondo cui l’adozione “de plano”, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.
Nella specie, tuttavia, questa regola deve essere coniugata con le disposizioni che disciplinano le impugnazioni e, in particolare, con la norma dettata dall’art.
568 cod. proc. pen., co. 4, cod. proc. pen. secondo cui “per proporre impugnazione è necessario avervi interesse”.
Nel caso in esame il difensore ricorrente, oltre a lamentare alquanto genericamente la impossibilità per la corte di appello di procedere alla correzione dell’errore (in realtà consentita ex art. 130 comma 1 cod. proc. pen. ) ha lamentato la mancata osservanza dell’art. 127 cod. proc. pen., senza tuttavia precisare in che cosa la difesa dell’imputato sia stata impedita; non ha allegato, in particolare, quale deduzione difensiva avrebbe inteso formulare e non ha potuto invece proporre. In sostanza, nessuna lesione del diritto di difesa è stata dedotta in ricorso.
Il ricorrente quindi, manca di interesse a proporre ricorso per cassazione sul punto. Considerato che il difensore ricorrente nulla ha allegato sul punto e che deve dunque ritenersi che nessuna lesione sostanziale sia derivata al diritto di difesa, deve concludersi che non sussiste interesse a ricorrere, con conseguente inammissibilità della censura proposta (cfr. in motivazione Sez. 4 – n. 8612 del 08/02/2022 Rv. 282933 – 01).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso il 26/03/2024.