Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Requisiti di Specificità
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui queste vengono presentate nelle sedi opportune. Un caso recente, deciso dalla Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità possa rendere un ricorso inammissibile, vanificando ogni possibilità di revisione della condanna. La vicenda riguarda un imputato condannato per furto aggravato, il cui tentativo di far valere le proprie ragioni in ultima istanza si è scontrato con i fermi principi procedurali che regolano il giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Furto Notturno e la Condanna nei Gradi di Merito
I fatti risalgono all’agosto del 2018, quando un uomo veniva condannato dal Tribunale per il reato di furto aggravato in concorso. L’oggetto del reato era un furgone parcheggiato per strada, utilizzato dalla vittima per la propria attività commerciale e, quindi, fonte del suo sostentamento. La condanna veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello, che rigettava le istanze della difesa.
I Motivi del Ricorso e la Genericità dell’Appello
L’imputato decideva di proporre ricorso per cassazione, basando la sua difesa su tre punti principali:
1. Erronea applicazione della legge penale riguardo alla sussistenza di un’aggravante.
2. Mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto.
3. Diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere queste argomentazioni, qualificando l’intero ricorso inammissibile per la sua manifesta genericità. I giudici hanno evidenziato come l’atto non contenesse una “necessaria analisi critica” della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni già ampiamente e correttamente valutate dalla Corte d’Appello.
Il Diniego della Particolare Tenuità del Fatto
Un punto cruciale del ricorso inammissibile era la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte di Cassazione ha però confermato la bontà della decisione dei giudici di merito. La non punibilità era stata esclusa sulla base di una motivazione solida e ben articolata, che teneva conto di diversi fattori:
* L’entità del danno, giudicata non trascurabile.
* Le modalità insidiose della condotta, avvenuta in orario notturno ai danni di un veicolo parcheggiato in strada.
* L’impatto sulla vittima, poiché il furgone era uno strumento di lavoro e fonte di sostentamento.
Questi elementi, nel loro insieme, delineavano un quadro di gravità tale da non poter essere considerato di “particolare tenuità”.
Le Motivazioni della Cassazione: Oltre la Forma
La Corte, nel dichiarare l’inammissibilità, ha richiamato importanti principi giurisprudenziali, tra cui la nota sentenza “Galtelli” delle Sezioni Unite. Secondo questo orientamento, un’impugnazione è valida solo se si confronta specificamente con le argomentazioni della decisione che contesta. Non basta dissentire; è necessario smontare, punto per punto, il ragionamento del giudice precedente con precise critiche di diritto.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ampia e dettagliata, sia per confermare la sussistenza dell’aggravante (basata su filmati e prove testimoniali) sia per negare l’applicazione delle attenuanti. Il ricorso, al contrario, non è riuscito a scalfire questa costruzione logico-giuridica, risultando in una mera ripetizione di doglianze già respinte.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze pesanti per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: l’efficacia di un ricorso non risiede nella quantità delle censure, ma nella loro qualità, specificità e capacità di dialogare criticamente con la decisione impugnata. Un appello generico è un’arma spuntata, destinata a essere dichiarata inammissibile.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico, ovvero quando non contiene una critica specifica e argomentata delle motivazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse doglianze già respinte nei gradi di merito, senza confrontarsi con il ragionamento del giudice precedente.
Quali elementi hanno impedito l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in questo caso?
L’applicazione è stata esclusa a causa della non trascurabile entità del danno, delle modalità insidiose della condotta (avvenuta di notte su un furgone parcheggiato per strada) e del fatto che il veicolo era destinato a un’attività di commercio, fonte di sostentamento per la vittima.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Corte di Cassazione?
Comporta che la sentenza di condanna impugnata diventi definitiva e inappellabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13856 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13856 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; f”
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 24/07/2020 dal Tribunale di Crotone di condanna per il reato di cui agli artt.110, 624, 626 n.2 cod. pen. commesso in Cutro il 27 agosto 2018;
considerato che il ricorrente, con l’unico motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all’aggravante di cui all’art.625 n.2, all’art.131 bis cod. Den. e al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche;
considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul c:ontenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata la circostanza aggravante desunta dall’acquisizione di filmati corroboranti la prova dichiarativa resa dalla parte offesa costituita parte civile ed essendo esposta ampia motivazione a pag.2 a sostegno del diniego della causa di non punibilità dettata dall’art.131 bis cod. pen. (non trascurabile entità del danno, insidiose modalità della ‘condotta in ora notturna su furgone parcheggiato per strada e destinato ad attività di commercio fonte di sostentamento per la vittima, suo lontano parente) e del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.