Ricorso Inammissibile: Quando la Parte Civile Non Può Contestare l’Assoluzione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui limiti del diritto di impugnazione per la parte civile. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una sentenza di assoluzione, evidenziando come non tutti i motivi di doglianza possano essere portati all’attenzione della Suprema Corte, specialmente nei procedimenti originati davanti al Giudice di Pace.
I Fatti del Caso: Dall’Accusa all’Assoluzione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Giudice di pace nei confronti di un imputato per i reati di lesioni personali e minaccia. La persona offesa, costituitasi parte civile, aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento delle proprie ragioni.
Tuttavia, il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, ha ribaltato completamente la decisione. Con una sentenza di totale riforma, ha assolto l’imputato escludendo la sussistenza stessa del fatto. Di conseguenza, sono state revocate anche le statuizioni civili, ovvero le disposizioni relative al risarcimento del danno a favore della vittima.
L’Appello e i Motivi del Ricorso Inammissibile
Contro la sentenza di assoluzione, la parte civile ha proposto ricorso per Cassazione, basando la propria impugnazione su due motivi principali:
1. Vizi motivazionali: La ricorrente lamentava che la motivazione della sentenza d’appello fosse illogica o contraddittoria.
2. Mancata assunzione di una prova decisiva: Si contestava al giudice di non aver ammesso o valutato una prova che, a detta della parte civile, sarebbe stata fondamentale per confermare la colpevolezza dell’imputato.
Sebbene formulati come violazioni di legge processuale, la Corte ha ritenuto che questi motivi, nella loro sostanza, non rientrassero tra quelli specificamente ammessi dalla legge per questo tipo di ricorsi, portando a dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La motivazione della decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa delle norme che regolano l’impugnazione delle sentenze emesse dal Tribunale in appello a decisioni del Giudice di Pace. Nello specifico, la Corte ha richiamato l’articolo 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e l’articolo 39-bis del D.Lgs. 274/2000.
Queste norme stabiliscono un elenco tassativo e limitato di vizi che possono essere dedotti in Cassazione. I motivi sollevati dalla ricorrente, ovvero i vizi di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva, esulano da questo elenco. In sostanza, la legge non consente alla parte civile, in questo specifico percorso processuale, di contestare il merito della valutazione delle prove fatta dal giudice d’appello. Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi non consentiti dalla legge.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il diritto di impugnazione non è illimitato. Per la parte civile che intende ricorrere in Cassazione contro una sentenza di assoluzione emessa in appello a una decisione del Giudice di Pace, è cruciale che i motivi del ricorso rientrino strettamente nelle categorie previste dalla legge, che sono per lo più legate a violazioni procedurali evidenti e non a una riconsiderazione del fatto. La decisione comporta per la ricorrente non solo la conferma dell’assoluzione dell’imputato, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sottolineare la serietà dei requisiti di ammissibilità del ricorso.
Perché il ricorso della parte civile è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati (vizi di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva) non rientrano nell’elenco tassativo dei vizi deducibili in Cassazione per le sentenze del Tribunale in appello a decisioni del Giudice di Pace, come previsto dalla normativa specifica.
Quali sono i limiti per la parte civile nel ricorrere in Cassazione in questi casi?
La parte civile può ricorrere in Cassazione solo per i motivi specificamente previsti dagli artt. 606, comma 2-bis, c.p.p. e 39-bis del d.lgs. 274/2000, che riguardano principalmente violazioni di legge processuale e non consentono una rivalutazione del merito o della motivazione della sentenza.
Quali sono state le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità per la ricorrente?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24670 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24670 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME NOME nato a TORREMAGGIORE il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
NOME nato a TORREMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 del TRIBUNALE di FOGGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che la parte civile COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che – in totale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di pace di Lucera a carico di RAGIONE_SOCIALE per i reati di lesioni personali (capo A) e minaccia (capo B) – ha assolto l’imputato, escludendo la sussistenza del fatto, con conseguente revoca delle statuizioni civili;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, seppure formulati in termini di violazione di legge processuale, lamentano nella sostanza, il primo, vizi motivazionali e il secondo la mancata assunzione di una prova decisiva; e considerato, pertanto, che esulano dal novero dei vizi deducibili ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del digs. n. 28 agosto 2000, n. 274;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024