Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce il Suo Ruolo di Giudice di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio in Corte di Cassazione e perché un ricorso inammissibile viene respinto senza un esame del merito. In questo caso, un individuo condannato per truffa ha tentato di contestare la decisione basandosi su una rivalutazione delle prove, ma la Corte ha prontamente bloccato questo tentativo, riaffermando i limiti invalicabili del proprio potere.
Il Contesto: Una Condanna per Truffa e l’Appello in Cassazione
La vicenda giudiziaria nasce da una condanna per il reato di truffa. Le corti di merito, sia in primo grado che in appello, avevano ritenuto l’imputato colpevole sulla base di elementi probatori chiari e convergenti. In particolare, le prove decisive erano l’intestazione a suo nome di una carta prepagata, su cui era stato versato un acconto dalla vittima, e la riconducibilità a lui dell’utenza telefonica utilizzata per condurre le trattative fraudolente.
Nonostante la solidità delle prove, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione. Tuttavia, le sue argomentazioni non miravano a evidenziare un errore nell’applicazione delle norme giuridiche, bensì a proporre una diversa interpretazione dei fatti.
Il Principio del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando in modo netto e conciso le ragioni. Il motivo centrale del rigetto risiede nella natura stessa del giudizio di cassazione. La Corte non è un “terzo grado di merito”, ovvero non ha il potere di riesaminare le prove e decidere nuovamente chi ha torto o ragione sui fatti. Il suo compito è quello di “giudice di legittimità”: deve solo controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
L’appellante, invece, ha basato il suo ricorso su “doglianze in punto di fatto”, tentando di convincere la Corte a riconsiderare elementi (la carta prepagata e il numero di telefono) già ampiamente discussi e valutati nelle sedi opportune. Questo tentativo di ottenere una “rilettura” degli elementi di prova è categoricamente escluso dai poteri della Cassazione.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero già fornito argomenti logici e giuridicamente corretti per fondare la responsabilità penale dell’imputato. L’appellante, nel suo ricorso, ha omesso di confrontarsi criticamente con tali motivazioni, limitandosi a riproporre una tesi fattuale già scartata. Citando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Pertanto, il ricorso, non presentando alcuna valida critica di legittimità, doveva essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia non solo conclude la vicenda processuale specifica, ma serve anche da monito: un ricorso in Cassazione ha successo solo se si concentra su errori di diritto, non se tenta di riaprire una discussione sui fatti ormai accertati.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove (le cosiddette “doglianze in punto di fatto”), un’attività che è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito è solo quello di verificare la corretta applicazione della legge.
Quali erano le prove a carico dell’imputato nei gradi di merito?
Le prove principali erano l’intestazione all’imputato della carta prepagata sulla quale era stato versato l’acconto dalla vittima della truffa e l’utilizzo di un’utenza telefonica a lui riconducibile per le trattative.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30902 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30902 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di truffa contestato, è basato su doglianze in punto di fatto già discusse e ritenute infondate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridicamente corretti (si vedano pagg. 3 e 4 sull’intestazione all’imputato della postepay su cui è stato versato l’acconto e dell’utenza telefonica utilizzata per le trattative) con i quali il ricorrente omette di confrontarsi criticamente;
che, in ogni caso, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente