Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24642 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24642 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GROTTAMINARDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 18 ottobre 2023 confermava la condanna di COGNOME NOME alla pena di anni otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 56, 575 cod.pen. e art. 4 L 110/75, pronunciata dal Tribunale di Avellino in data 10 maggio 2023.
L’imputata, tramite il proprio difensore proponeva ricorso che articolava in due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la carenza di logica ovvero di motivazione della impugnata sentenza, ex art. 606 co. 1 lett b), c) ed e) cod. proc.pen.
Il ricorrente, in particolare, lamenta l’omessa valutazione del contenuto dell’interrogatorio reso dall’imputata, da un lato, e, dall’altro, l’erronea valutazion delle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la conclusione cui sono pervenuti entrambi i giudici di merito circa la configurabilità dell’ipotesi criminosa di tentato omicidio.
Secondo la prospettazione difensiva, dal compendio probatorio non emergerebbe l’univocità degli atti e dunque non sarebbe desumibile con certezza la volontà onnicidiaria.
Il primo motivo è palesemente infondato.
Come è reso evidente dal tenore letterale della sentenza impugnata, le dichiarazioni rese dalla imputata sono state riportate e valutate, ma proprio in ragione del loro contenuto, annnnissivo dei fatti, non è dato comprendere, né il ricorrente lo esplicita, come avrebbero dovuto essere differentemente valutate, ai fini della decisione, rispetto a quanto fatto dalla Corte territoriale.
Se è vero, infatti, che il giudice ha l’onere di motivare sull’inattendibilità del prove non utilizzate a fini ricostruttivi, attraverso un ragionamento critico che le ponga a paragone con quelle ritenute attendibili anche avuto riguardo al quadro complessivo delineatosi in giudizio, è anche vero che per impugnare di un simile vizio di motivazione è necessario che la parte che se ne duole abbia l’onere se non di dimostrare, quantomeno di enunciare, in che modo la prova ritenuta “contraria” possa inficiare il ragionamento del giudice. Il motivo di impugnazione si risolve, altrimenti, non in una censura, ma nella richiesta di estensione dell’obbligo motivazionale alla valutazione di tutte le deduzioni delle parti, ivi compresi gli elementi ininfluenti sul giudizio (cfr. Sezione 4, n. 27741 del 23/06/2011 dep. 14/07/2011, non massimata; Sez. 4, Sentenza n. 13329 del 08/02/2018)
Parimenti generica è la critica mossa alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, definita erronea, ma senza che il ricorrente abbia esplicitato sotto quale profilo si sarebbe manifestata la erroneità di detta valutazione.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Tale doglianza aveva già fatto oggetto di uno specifico motivo di appello, cui la Corte territoriale ha dato ampio e congruo riscontro alle pagg 4 e 5 della impugnata sentenza e dunque il ricorrente sollecita la Corte ad esprimere una ulteriore valutazione di un aspetto di merito, che è inammissibile nel giudizio di legittimità.
Il deposito delle conclusioni e della nota spese della parte civile è tardivo, essendo avvenuto in data 22 maggio 2024, ex. art 611 co. 1 cod. proc. pen. e dunque la Corte non procede né alla valutazione delle argomentazioni né alla liquidazione della nota spese. (Sez. 7 – , Ordinanza n. 7852 del 16/07/2020)
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 23/05/2024