Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Caro
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda come la mancanza di argomentazioni dettagliate possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il proponente. Questo caso analizza il rigetto di un’istanza di affidamento in prova e sottolinea l’importanza di motivare con cura ogni contestazione.
I Fatti del Caso: dal Diniego di Appello al Ricorso in Cassazione
La vicenda ha origine da una decisione della Corte d’Appello che aveva respinto l’istanza di un soggetto volta a ottenere la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Questa misura consente di scontare la pena detentiva al di fuori del carcere, seguendo un percorso di reinserimento.
Contro tale provvedimento, la difesa del condannato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una mancata e attenta valutazione da parte dei giudici di merito circa l’insussistenza di elementi ostativi all’ammissione della richiesta.
La Valutazione sul ricorso inammissibile della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso proposto e lo ha liquidato rapidamente, definendolo “estremamente generico”. Secondo gli Ermellini, non è sufficiente lamentare una valutazione errata da parte del giudice precedente. È indispensabile che il ricorso articoli in modo chiaro e preciso le ragioni di fatto e di diritto che dovrebbero sostenere tale tesi.
Nel caso specifico, l’atto di impugnazione si limitava a evocare un errore di valutazione, senza però fornire un’argomentazione strutturata che mettesse in luce le specifiche carenze della sentenza impugnata. Questa mancanza di specificità ha reso impossibile per la Corte un esame nel merito della questione, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale: la specificità dei motivi di ricorso. Affermare che un giudice ha sbagliato non è sufficiente; bisogna spiegare perché e dove ha sbagliato, basandosi su elementi concreti presenti negli atti processuali e su precise norme giuridiche. La difesa si era limitata a contestare l’esito della valutazione, senza però smontare analiticamente il ragionamento seguito dalla Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti nella loro interezza, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato. Un ricorso generico, che non individua vizi specifici, non permette alla Corte di esercitare questa funzione.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e Principio di Diritto
La conseguenza diretta della dichiarazione di ricorso inammissibile è stata la condanna del ricorrente a sostenere le spese del procedimento. Oltre a ciò, è stato condannato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Questa decisione rafforza un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: ogni doglianza deve essere supportata da un’argomentazione solida, dettagliata e puntuale. Le affermazioni generiche e le mere contestazioni sull’esito della valutazione non hanno alcuna possibilità di successo e comportano, anzi, un ulteriore aggravio di spese per il proponente.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché considerato estremamente generico. La parte ricorrente non ha fornito una precisa individuazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della sua tesi, limitandosi a evocare una presunta erronea valutazione da parte del giudice precedente.
Qual era l’oggetto della richiesta originaria del ricorrente?
Il ricorrente aveva fatto appello contro la decisione che negava la sua richiesta di affidamento in prova, una misura alternativa alla detenzione carceraria.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18467 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18467 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOMPIETRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME in relazione al mancato affidamento in prova è inammissibile siccome estremamente generico atteso che al rilievo della mancata attenta valutazione della insussistenza di elementi ostativi alla ammissibilità della richiesta non fa seguito una necessaria precisa individuazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di tale tesi, purament evocativa di una erronea valutazione.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 26.1.2024