Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Porta alla Condanna
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a un ricorso inammissibile e a ulteriori conseguenze economiche per l’imputato. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha respinto il ricorso di un individuo condannato per condotte violente, il quale sosteneva che il suo comportamento fosse da qualificare come mera resistenza passiva. Questo caso evidenzia l’importanza fondamentale di presentare motivi di ricorso specifici, dettagliati e pertinenti.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un soggetto per un reato caratterizzato da una condotta violenta. La difesa dell’imputato aveva tentato di minimizzare la gravità dei fatti, sostenendo che le azioni del suo assistito rientrassero nella categoria della “mera resistenza passiva”. Tuttavia, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito aveva accertato che la condotta era andata ben oltre, includendo atti di autolesionismo e gesti violenti rivolti direttamente contro gli agenti presenti. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
L’analisi del ricorso inammissibile da parte della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il motivo di ricorso e lo ha giudicato immediatamente affetto da “genericità”. Secondo i giudici, la critica mossa alla motivazione della sentenza d’appello era palesemente infondata. La Corte territoriale, infatti, aveva ricostruito i fatti in modo puntuale e dettagliato, motivando congruamente le ragioni per cui la condotta dell’imputato non potesse essere considerata semplice resistenza passiva.
La decisione evidenzia come il giudice di merito avesse correttamente valorizzato le modalità violente dell’azione, che comprendevano sia atti di autolesionismo sia aggressioni verso gli agenti. Di fronte a questa solida motivazione, il ricorso dell’imputato è apparso privo della specificità necessaria per mettere in discussione la decisione impugnata, trasformandosi in un tentativo generico e non supportato da argomentazioni concrete.
Le Motivazioni della Decisione
La ragione principale che ha portato alla dichiarazione di inammissibilità risiede nella manifesta infondatezza e genericità del motivo addotto. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. Quando un ricorso si limita a criticare genericamente la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, senza individuare vizi logici o giuridici specifici, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Come diretta conseguenza, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, il proponente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata quantificata in 3.000,00 euro, ritenuta equa in considerazione delle questioni sollevate.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale del nostro sistema processuale: un ricorso per Cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a una generica contestazione della decisione precedente. La distinzione tra resistenza passiva e condotta violenta è una valutazione di fatto che, se adeguatamente motivata dal giudice di merito, non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità con critiche astratte. La decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi e ben argomentati, pena non solo il rigetto del ricorso ma anche l’imposizione di sanzioni economiche a carico del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato è stato ritenuto affetto da genericità e manifestamente infondato. La critica alla motivazione della sentenza d’appello non era sufficientemente specifica per contestare la dettagliata ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
Qual è la differenza tra la resistenza passiva sostenuta dalla difesa e la condotta violenta accertata dai giudici?
La difesa sosteneva che l’imputato avesse opposto solo resistenza passiva, cioè un’opposizione non violenta. I giudici, invece, hanno accertato che la condotta era stata attivamente violenta, includendo atti di autolesionismo e azioni aggressive rivolte contro gli agenti, escludendo così la tesi difensiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15049 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito in ordine all’accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità violente della condotta tenuta dall’imputato. Con atti sia di autolesionismo e sia rivolti contro gli agenti, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della mera resistenza passiva (vedi pp. 3-4 della sentenza impugnata);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 22 marzo 2023
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Il Presidente