Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Caro
Presentare un ricorso in Cassazione è un’attività che richiede precisione e rigore tecnico. Non è sufficiente un generico dissenso verso una sentenza di condanna; è necessario articolare critiche specifiche e fondate. Un esempio lampante di questa regola ci viene offerto da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile proprio a causa della indeterminatezza dei motivi addotti, con significative conseguenze per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di furto aggravato, pronunciata dal Tribunale di Sciacca. Tale decisione era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico motivo con cui lamentava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’accertamento della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale, sancendo che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato.
Le Motivazioni: La Specificità come Requisito Essenziale del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della genericità del motivo di ricorso. I giudici supremi hanno evidenziato come il ricorrente si fosse limitato a denunciare in modo vago un errore nella valutazione della sua responsabilità, senza però rispettare quanto prescritto dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso di specie, il ricorso era stato ritenuto “generico per indeterminatezza” perché, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello considerata “logicamente corretta e priva di vizi logici”, non specificava quali fossero gli elementi concreti alla base della censura. In altre parole, non era stato spiegato dove e perché la Corte d’Appello avesse sbagliato nel suo ragionamento. Questa mancanza ha impedito alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio ruolo di controllo, non potendo individuare i rilievi mossi alla decisione impugnata. Di conseguenza, il ricorso inammissibile è stata la naturale conclusione del giudizio.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’impugnazione non è un mero atto di protesta, ma un rimedio giuridico che deve essere esercitato con competenza tecnica, attraverso la formulazione di critiche precise, dettagliate e pertinenti. La genericità non solo è inefficace, ma può anche risultare economicamente svantaggiosa.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti prescritti dalla legge, come nel caso esaminato in cui i motivi erano generici e indeterminati, non consentendo al giudice di individuare le critiche mosse alla sentenza impugnata, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa si intende per ‘genericità dei motivi’ di un ricorso?
Per ‘genericità dei motivi’ si intende la formulazione di censure vaghe contro una sentenza, senza indicare specificamente gli elementi di fatto o le ragioni di diritto che dovrebbero sostenere l’impugnazione. Il ricorrente non ha specificato quali parti della motivazione fossero illogiche o errate, rendendo la sua critica non scrutinabile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono duplici: la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14278 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14278 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’ Appello di Palermo del 13 giugno 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Sciacca per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n.7cod. pen.;
-Ritenuto che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’accertamento della penale responsabilità per il reato ascrittogli è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta e priva di vizi logici, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consi9lie , peestensore
Il Presidente