Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti del giudizio di legittimità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i principi fondamentali che regolano l’ammissibilità dei ricorsi, chiarendo perché un ricorso inammissibile non possa essere esaminato nel merito. Il caso in esame offre uno spunto prezioso per comprendere la distinzione tra questioni di fatto e questioni di diritto e il valore della motivazione per relationem nelle sentenze di appello.
I fatti del caso
Tre individui venivano condannati nei primi due gradi di giudizio per una serie di reati, tra cui la violazione di norme a tutela del paesaggio. Ritenendo ingiusta la condanna, gli imputati decidevano di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il loro unico motivo di doglianza si concentrava su una presunta mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza d’appello, sostenendo che non vi fosse una prova certa della loro responsabilità.
Analisi del ricorso inammissibile
La Suprema Corte, nell’analizzare il ricorso, lo ha immediatamente qualificato come ricorso inammissibile. I giudici hanno osservato che le censure mosse dagli imputati non riguardavano errori nell’applicazione della legge (vizi di legittimità), ma si traducevano in “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, i ricorrenti chiedevano alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che è preclusa al giudice di legittimità. Il compito della Cassazione, infatti, non è quello di stabilire come sono andati i fatti, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
La legittimità della motivazione per relationem
Un aspetto centrale della decisione riguarda la validità della cosiddetta motivazione per relationem. I ricorrenti lamentavano un difetto di motivazione, ma la Corte ha rilevato che la sentenza d’appello era pienamente sufficiente e logica. I giudici di secondo grado avevano fatto riferimento alla sentenza di primo grado, recependo in modo critico le argomentazioni e approfondendo specifici aspetti contestati dalla difesa.
La Cassazione, citando un proprio precedente consolidato (sent. n. 19619/2014), ha ricordato che tale modo di motivare è perfettamente legittimo quando la sentenza di secondo grado non si limita a un mero rinvio, ma dimostra di aver riesaminato criticamente il materiale probatorio alla luce delle obiezioni sollevate nell’atto di appello. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva congruamente argomentato la responsabilità penale degli imputati basandosi sulla chiara descrizione dei fatti contenuta negli atti processuali, ritenendo irrilevanti le piccole discrasie (come gli orari esatti) evidenziate dalla difesa, in quanto non incidevano sulla dinamica complessiva degli eventi.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha concluso che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, le critiche sollevate erano costituite da mere doglianze fattuali, che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. In secondo luogo, il presunto difetto di motivazione era insussistente, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione pienamente sufficiente, logica e coerente, anche attraverso l’uso legittimo della tecnica per relationem.
Le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per i ricorrenti. Essi sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle Ammende. La Corte ha specificato che tale condanna è dovuta anche all’assenza di elementi che potessero escludere un profilo di colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma uno strumento volto a garantire l’uniforme interpretazione della legge e la tenuta logica delle decisioni giudiziarie.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non verte su questioni di diritto (violazioni di legge o vizi di motivazione), ma si limita a contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove fatte dai giudici di merito, trasformandosi in “mere doglianze in punto di fatto”.
Cosa si intende per motivazione “per relationem” e quando è legittima?
La motivazione “per relationem” si ha quando una sentenza (in questo caso, d’appello) motiva la propria decisione richiamando le argomentazioni contenute in un altro atto, come la sentenza di primo grado. È legittima quando il richiamo non è acritico, ma il giudice dimostra di aver riesaminato e approfondito gli aspetti contestati dalla difesa.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in assenza di elementi che escludano la colpa, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24630 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24630 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a VICO EQUENSE il DATA_NASCITA
NOME NOME a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che, con un unico motivo del medesimo ricorso, NOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME – imputati dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 8, comma 1 e 9 D.Lgs. 4/2012 in relazione al 1 lett. c) del medesimo decreto, art. 15 lett. c) L. 963/1965 contestato al capo 1) ed art. contestato al capo 2) – censurano la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della mot ordine alla mancata declaratoria di assoluzione sul rilievo dell’assenza di prova certa della respon stessi;
Rilevato che il motivo addotto è ritenersi non consentito dalla legge in sede di legittimità poiché mere doglianze in punto di fatto, nonché manifestamente infondato poiché inerente ad un asserito contraddittorietà della motivazione che non emerge dalla sentenza impugnata, la quale cont motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente in relazione all’affermazione della resp per i reati a loro addebitati (cfr. pagg. 4 – 5); deve rammentarsi che per orientamento di qu legittima la motivazione “per relationem” della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle dell’atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice” ( cass. Sez. Il Pen., n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929), com’è avvenuto nel caso di specie;
che infatti la Corte di appello, infatti, ha congruamente argomentato circa la sussistenza della penale dei ricorrenti alla luce della chiara descrizione dei fatti contenuta nella comunicazione reato, acquisita in dibattimento con il consenso delle parti, non rilevando le discrasie degli op tra l’altro, sono circoscritte solamente agli orari esatti ma non alla dinamica o al contenuto dei
Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei r pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle Am non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi.
P.Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del C 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 6 ottobre 2023
Il Relatore
il Presidente