Ricorso Inammissibile: Quando l’Accordo in Appello Chiude le Porte alla Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale nella procedura penale: la scelta di un accordo sulla pena in appello, comunemente noto come ‘patteggiamento in appello’, rende il successivo ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea le conseguenze definitive di tale accordo processuale, chiudendo di fatto la porta a ulteriori gradi di giudizio di legittimità. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche per gli imputati e i loro difensori.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva parzialmente riformato una precedente condanna emessa dal GIP del Tribunale locale. La riforma della pena inflitta a due imputati per reati gravi, tra cui l’associazione per delinquere, non era frutto di una decisione unilaterale della Corte, bensì di un accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell’art. 599 bis del codice di procedura penale.
Nonostante l’accordo, i difensori degli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio specifico nella sentenza d’appello.
Il Motivo del Ricorso e la sua Inammissibilità
Il motivo unico alla base dei ricorsi era la presunta violazione di legge per omessa motivazione. In particolare, si contestava alla Corte d’Appello di non aver spiegato le ragioni per cui non sussistessero le condizioni per un proscioglimento degli imputati, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. Quest’ultimo articolo impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo.
La Normativa di Riferimento: L’Art. 599 bis c.p.p.
L’istituto del ‘patteggiamento in appello’ è una forma di giustizia negoziata che consente alle parti di concordare la pena da applicare in secondo grado. Questa procedura, finalizzata a snellire i tempi del processo, si basa sulla volontà concorde di accusa e difesa. Tuttavia, la sua adozione comporta delle preclusioni significative.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile per Legge
La Suprema Corte ha respinto i ricorsi dichiarandoli inammissibili. La decisione si fonda su una norma introdotta con la riforma legislativa del 2017: l’articolo 610, comma 5 bis, del codice di procedura penale. Tale disposizione stabilisce in modo esplicito e inequivocabile che le sentenze pronunciate in appello a seguito di un accordo tra le parti non sono ricorribili per Cassazione. La ratio della norma è proprio quella di dare stabilità a questo tipo di decisioni, evitando che l’accordo diventi un mero passaggio intermedio verso un ulteriore grado di giudizio.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è stata priva di conseguenze per i ricorrenti. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte li ha condannati al pagamento delle spese processuali. Inoltre, richiamando un principio della Corte Costituzionale, ha imposto loro il versamento di una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende, motivando tale sanzione con l’evidente infondatezza e l’assenza di colpa nel proporre un ricorso palesemente vietato dalla legge.
Le motivazioni
La Corte Suprema ha basato la sua decisione sull’interpretazione letterale dell’art. 610, comma 5 bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla riforma del 2017, stabilisce in modo inequivocabile che i ricorsi contro le sentenze emesse in seguito a un accordo tra le parti in appello (ex art. 599 bis c.p.p.) sono inammissibili. La volontà del legislatore era quella di deflazionare il carico di lavoro della Corte di Cassazione e di dare stabilità alle decisioni concordate, che rappresentano una forma di giustizia negoziata. Pertanto, una volta che le parti hanno raggiunto un accordo sulla pena in appello, accettando la parziale riforma della sentenza di primo grado, perdono la facoltà di contestare ulteriormente tale decisione davanti alla Suprema Corte, salvo casi eccezionali non ravvisabili nella fattispecie. L’evidente inammissibilità del motivo di impugnazione ha portato, inoltre, all’applicazione dell’art. 616 c.p.p., che prevede la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della cassa delle ammende, in quanto il ricorso è stato proposto senza alcuna possibilità di accoglimento.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale post-riforma: l’accordo sulla pena in grado di appello rappresenta una scelta processuale che preclude ulteriori impugnazioni di merito. La decisione serve da monito per la difesa: la via del ‘patteggiamento in appello’ è una strada senza ritorno verso la Cassazione. Scegliendo l’accordo, l’imputato ottiene una rideterminazione della pena ma rinuncia implicitamente al diritto di sollevare ulteriori questioni davanti al giudice di legittimità. Questa pronuncia consolida l’efficacia deflattiva della norma e sottolinea che i ricorsi presentati in violazione di questo divieto saranno sanzionati non solo con la declaratoria di inammissibilità, ma anche con conseguenze economiche per il ricorrente.
È possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza d’appello che si basa su un accordo tra le parti (patteggiamento in appello)?
No, l’ordinanza chiarisce che, a seguito della modifica legislativa del 2017 (art. 610 co. 5 bis c.p.p.), i ricorsi avverso le sentenze pronunciate a norma dell’art. 599 bis c.p.p. (accordo in appello) sono inammissibili.
Qual era il motivo del ricorso presentato dagli imputati?
Gli imputati lamentavano l’omessa motivazione da parte della Corte d’Appello circa l’insussistenza di cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile in queste circostanze?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria (in questo caso 3.000 euro) a favore della cassa delle ammende, data l’evidente infondatezza dei motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24650 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24650 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
-dete- ~-el1- 1e-Pafeit udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 21 dicembre 2023 in parziale rifornna della sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli in data 28 marzo 2023 rideterminava, sull’accordo delle parti, la pena inflitta ai ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME, rispettivamente, in anni due e mesi sei di reclusione e in anni uno, nnesi dieci e giorni venti di reclusione per i reati di cui agli art. 41 cod.pen. e 12 co.3 lett. a) e b) e 3 bis D.Igs. 286/1998.
Proponevano ricorso, tramite i rispettivi difensori, entrambi gli imputati lamentando con un unico motivo la violazione di legge con riguardo alla annessa motivazione circa la insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.proc. pen.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili, poiché l’impugnata sentenza è stata pronunciata ai sensi dell’art. 599 bis cod.proc.pen, ovverossia sull’accordo delle parti; l’art. 610 co.5 bis cod. proc. pen., in conseguenza della modifica apportata ‘dall’art. 1 comma 62 L. 23/6/2017 n. 103, a far data dal 3 agosto 2017, stabilisce l’inamnnissibilità dei ricorsi avverso le sentenze pronunciate a norma dell’art. 599 bis cod.proc. pen.
. All’inamnnissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagannento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle amnnende, tenuto conto dell’evidente inamnnissibilità dei motivi di
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somnna di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/05/2024
Il Consigliere estensore
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